Tribunale di Venezia, III sezione civile, ordinanza del 20 maggio 2016

E’ riconosciuta la protezione sussidiaria nei confronti di un cittadino di etnia curda originario del sud della Turchia (in prossimità del confine con la Siria), militante del partito BDP, sia in ragione delle gravi discriminazioni storicamente poste in atto dallo Stato turco nei confronti del popolo curdo, sia in considerazione della gravissima situazione della zona di apparenza del ricorrente derivante dalle proteste contro l’avanzata dello Stato islamico.


Protezione internazionale – cittadino turco di etnia curda militante del partito BDP – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – insussistenza – domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria – credibilità della narrazione del ricorrente – accertate discriminazioni della Turchia nei confronti del popolo curdo (COI) – condizioni di grave instabilità del sud della Turchia in prossimità del confine con la Siria a causa dell’avanzare dell’ISIS – rischio di danno grave in caso di rimpatrio – sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria

 

Tribunale di Venezia, sez. III civ., ordinanza 20.5.2016, est. Manzato, XXX (avv. Zappia) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sezione di Padova

 

 


Breve nota dall’Avvocato Dora Zappia

Il provvedimento del Giudice è particolarmente interessante, sia in ordine alla ricostruzione dell’istituto della protezione internazionale, nella parte in cui tratteggia i principi che regolamentano l’onere della prova in materia di protezione internazionale, sia quanto all’approfondimento di merito sulla situazione della minoranza Curda nel sud della Turchia.

Il Giudice ricorda che: “la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica italiana” e circa il dovere di cooperazione istruttoria da parte dell’organo giudicante, cita una recente Cassazione per cui: “In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tuttte le ipotesi di protezione internazionale previste dal D.Lgs n. 251/2007, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n. 14998 del 16.7.2015)”.

Nel merito, invece, il Giudice, aderendo alla ricostruzione della situazione di grave compromissione dei diritti della minoranza Curda in Turchia prospettata nel corso del giudizio, statuisce: “in un comunicato della rete Kurdistan in Italia del 18.3.2016 si legge: “In questi mesi abbiamo assistito all’inasprimento delle politiche di violenza e oppressione del governo turco contro il popolo curdo. Lo Stato turco ha bombardato e distrutto interi quartieri e città curde, ha ucciso civili indifesi. Intere città sono state sottoposte a pesanti misure restrittive che hanno privato le popolazioni civili dei diritti umani più elementari. Tale inasprimento ha interessato anche settori importanti della società civile turca, come il mondo accademico, e chiunque si sia espresso contro le politiche di guerra del governo dell’AKP e a favore di una soluzione politica della questione curda, per la ripresa del processo di pace. Inoltre la Turchia continua ad intervenire militarmente nelle regioni curde del Rojava nel tentativo di impedire lo sviluppo e la crescita di un modello democratico inclusivo di tutte le identità culturali e religiose presenti in Medio Oriente. (si veda http://www.retekurdistan.it/2016/03/delegazioni-internazionali-al-newroz-2016-nel-kurdistan-comunicato-stampa/) Ed ancora, l’articolo del  23.4.2016 che denuncia “La politica di guerra del governo turco: 868 civili uccisi” e nel quale si legge che: “Secondo il rapporto da luglio 2015 il governo dell’AKP ha dichiarato il coprifuoco e ha assediato 22 cittadine in 7 località 63 volte per un numero complessivo di 873 giorni.33 persone sono morte nella strage di Suruç, 8 nel bombardamento nel villaggio di Zergelê e 100 persone nella strage di Ankara;127 civili sono stati uccisi dalle forze dello stato durante proteste e manifestazioni, 600 civili nelle zone sottoposte ad assedio, per un ammontare pari a 868 civili,di cui 102 ragazzini e 99 donne,uccisi in risultato del “concetto di guerra speciale” dell’AKP.

La grave situazione di crisi è confermata anche dal Country Report on Human Rights Practices 2015 – Turkey, pubblicato il 13.4.2016  nel quale si legge che: “Il 15 dicembre, il governo ha lanciato una grande offensiva militare progettata per eliminare i combattenti del PKK che utilizzano le aree urbane per le operazioni. In concomitanza con l’azione militare, il governo ha dichiarato il coprifuoco in queste aree urbane, tra i distretti Cizre e Silopi nella provincia di Sirnak e il quartiere Sur della provincia di Diyarbakir. In alcuni luoghi il coprifuoco è durato per più di 10 giorni. I rapporti hanno denunciato le gravi difficoltà per la popolazione locale ad ottenere cibo e acqua. In altri rapporti viene stimato che circa 200.000 persone sono fuggite dalle proprie case. Ancora, un rapporto della polizia pubblicato il 24 dicembre ha stimato che 100.000 persone sono state sfollate. Il 23 dicembre, HRW ha pubblicato un rapporto affermando che nel mese di luglio più di 100 civili sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti nell’area a sud-est del paese”