Tribunale di Trieste, ordinanza del 12 aprile 2016

La triste e dolorosa storia personale della ricorrente (nella specie il Tribunale ha ritenuto credibili le vicende caratterizzate da violenze e soprusi subiti in Patria) in uno Stato con l’attuale situazione socio-politica e la condizione femminile in Nigeria, integrano i presupposti di cui all’art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007. In presenza di minaccia derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale si prescinde dalla posizione personale del richiedente, posto che, a differenza da quanto previsto per il riconoscimento dello status di rifugiato, il principio di personalizzazione della minaccia o del danno non si applica alla protezione sussidiaria ( si richiama Cass. civ. 6503/2014; App. Trieste 7/2016).

Protezione internazionale – cittadina nigeriana – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – infondatezza – domanda di protezione sussidiaria – art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007 – sussistenza
Tribunale di Trieste, ordinanza 12.4.2016, est. Battaglia, XXX (avv. Zappia) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia