Tribunale di Roma, I sezione civile, ordinanza del 20 maggio 2016

E’ accordata la protezione umanitaria ad un cittadino senegalese di accertata provenienza dalla regione della Casamance perché, pur essendo il Senegal un paese sicuro, nella specifica regione Casamance il conflitto non è ancora del tutto pacificato anche a causa delle mine disseminate sul territorio.


Protezione internazionale – cittadino senegalese proveniente dalla Casamance – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – insussistenza in ragione della scarsa credibilità e contraddittorietà della narrazione del ricorrente – domanda di protezione sussidiaria – insussistenza – domanda di asilo costituzionale – inesistenza – domanda di protezione umanitaria – sussistenza in ragione dello scarso livello di sicurezza in Casamance

 

Tribunale di Roma, sez. I civ., ordinanza 20.5.2016, est. Mansi, XXX (avv. Lavorato) c. Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma