Tribunale di Roma, ordinanza del 15 maggio 2016

Ancorché venga richiesta, quale condizione di procedibilità, la previa procedura amministrativa davanti alla Commissione territoriale, il ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 non ha natura di gravame né di annullamento di un atto amministrativo, bensì di accertamento di status, sicché le censure relative a vizi procedimenti nella fase amministrativa sono ininfluenti.

L’attuale situazione politica e dei diritti umani in Mali, quale riportate da notizie di stampa e dai siti internet di particolare attendibilità (nella specie sito del MAE, “viaggiare sicuri” aggiornato al 22.7.2015), consente di ritenere sussistente la minaccia derivante da violenza generalizzata e tale da integrare i requisiti di cui all’art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007.

Protezione internazionale – cittadino maliano – ininfluenza delle censure relative a vizi procedurali della Commissione territoriale – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – infondatezza – domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria – fondatezza

Tribunale di Roma, ordinanza 15 maggio 2016, est. Gotta XXX (Avv. Lavorato) c. Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma