Tribunale di Palermo, I sezione civile, ordinanza del 28 aprile 2016

Sussiste la giurisdizione ordinaria e la competenza del tribunale in composizione monocratica a conoscere della legittimità dei decreti di respingimento differiti e delle conseguenti misure esecutive adottate dal questore (Cass. civ. SSUU, 17.6.2013 n. 15115). La direttiva 2013/32/UE impone l’obbligo di dare informazioni circa la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale ed è direttamente applicabile, una volta scaduto il termine di recepimento. Analogo obbligo è ora previsto dalla normativa interna di recepimento (D.Lgs. 142/2015, art. 10bis) dopo la manifestazione di volontà di chiedere asilo. Per il periodo antecedente alla predetta manifestazione di volontà sussiste ugualmente tale obbligo d’informazione in forza dell’efficacia diretta nel nostro ordinamento dell’art. 8 della citata direttiva (Cass. ord. 25.3.2015, 5926).

Respingimento differito ex art. 10, co. 2, D.Lgs. 286798 e conseguente ordine questore di lasciare il TN ex art. 14, co. 5 bis, D.Lgs. 286/98 – cittadino ghanese sbarcato a Lampedusa – domanda di annullamento – giurisdizione ordinaria – competenza del Tribunale – sussistenza – Direttiva 2013/32/UE obbligo di dare informazione preventiva circa l’accesso alle procedure d’asilo – omessa comunicazione – nullità del decreto di respingimento e del conseguente ordine del questore

 

Tribunale di Palermo, sez. I civ., ordinanza 28.4.2016, est. Corsini, XXX (avv. XXX) c. Ministero dell’interno