Tribunale di Genova, IX sezione civile, ordinanza del 16 giugno 2016

Benché la narrazione del ricorrente davanti alla Commissione territoriale ed in Tribunale si sia dimostrata del tutto priva di credibilità, ciononostante è riconosciuta la protezione umanitaria in considerazione del fattivo percorso di inserimento sociale intrapreso dal ricorrente durante la sua permanenza in Italia ( frequentazione di un corso di lingua italiana, tirocinio presso una cooperativa ed assunzione a tempo determinato).

 

Protezione internazionale – cittadino ivoriano -ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – infondatezza – domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria – infondatezza – domanda di protezione umanitaria – accertamento di un fattivo percorso di inserimento sociale del ricorrente in Italia – fondatezza della domanda

 
Tribunale di Genova, sez. IX civ. ordinanza 16.6.2016, est. Casella, XXX (avv. Ballerini) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Torino, sezione di Genova