Tribunale di Milano, ordinanza del 19 aprile 2016

Non è protetto dall’immunità di parlamentare europeo un politico che nel corso di una trasmissione televisiva affermi “i Rom sono la feccia della società” poiché non sussiste alcun collegamento tra l’opinione formulata dallo stesso – avente il mero scopo di offendere e denigrare – e le sue funzioni parlamentari; tale comportamento costituisce molestie discriminatorie ex art. 2 comma 3 d.lgs. 215/2003 nei confronti di un gruppo etnico; sanzioni adeguate a tale comportamento sono l’obbligo di pubblicazione dell’ordinanza ai sensi dell’ art. 28 comma 7 d.lgs. 150/2011 nonché, ai fini di ottenere un effetto dissuasivo, l’obbligo del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 15 direttiva 2000/43 alle associazioni ricorrenti.

Discriminazione per ragioni etniche – immunità di parlamentare europeo – affermazioni offensive e denigratorie– assenza di collegamento tra le opinioni formulate e le funzioni svolte – insussistenza dell’immunità – molestie nei confronti di un gruppo etnico – art.2 comma 3 d.lgs. 215/2003 – sussistenza – obbligo di pubblicazione dell’ordinanza e obbligo di risarcimento del danno non patrimoniale alle associazioni ricorrenti.

Tribunale di Milano, I sezione civile, ordinanza del 19.4.2016, est. Cattaneo, XXX, ASGI e NAGA (avv.ti Guariso e Neri) c. Buonanno (avv.ti Ginex e Cassamagnago)