Tribunale di Catania, I sezione civile, ordinanza del 3 giugno 2016

E’ riconosciuta la protezione sussidiaria ad un cittadino senegalese proveniente dalla regione della Casamance in ragione della perdurante insicurezza dovuta a conflitti armati tra forze governative e ribelli coinvolgenti la popolazione civile. Conseguentemente, in caso di rimpatrio, il ricorrente correrebbe il rischio, almeno potenziale, per la sua vita e incolumità.

 

Protezione internazionale – cittadino senegalese originario della Casamance -ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – infondatezza – domanda di protezione sussidiaria – perdurante conflitto armato nell’area della Casamance – fondatezza della domanda

 

Tribunale di Catania, sez. I civ. ordinanza 3.6.2016, est. Delfa XXX (avv. Campochiaro) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Siracusa

 


Breve nota dell’avv. Campochiaro
La prima sezione civile del Tribunale di Catania ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad un cittadino senegalese, proveniente dalla regione della Casamance, da decenni teatro di continui scontri e disordini che rendono drammatica ed instabile  la condizione dei cittadini senegalesi costretti a vivere in quella regione. Il Giudice ha riconosciuto che “sussiste una situazione di perdurante insicurezza derivante dalla contrapposizione fra frange di ribelli indipendentisti e l’esercito regolare che tuttavia coinvolge non solo i militari e ribelli ma tutta la popolazione civile” e ha quindi ritenuto che “in caso di rimpatrio il ricorrente correrebbe il rischio, almeno potenziale, per la sua vita e l’integrità fisica a cagione del conflitto armato persistente nell’area della Casamance in Senegal”.