Tribunale di Bari, I sezione civile, ordinanza del 1° giugno 2016

Da plurime fonti accreditate emerge che in Mauritania è diffusa la schiavitù operata dagli arabi berberi (c.d. Mauri) nei confronti degli indigeni neri autoctoni. Seppure la schiavitù sia formalmente abolita dal 2015, le persone ridotte in schiavitù ammontano a centinaia di migliaia di neri autoctoni. Deve dunque essere riconosciuto lo status di rifugiato alla vittima di schiavitù, qualora il suo racconto risulti credibile, ai sensi della Convenzione di Ginevra, perché sottoposta ad atti persecutori in ragione dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Protezione internazionale – cittadino mauritano ridotto in schiavitù – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – indigeno nero autoctono ridotto in schiavitù da un arabo berbero – credibilità della narrazione – accertata diffusione della schiavitù in Mauritania nei confronti degli autoctoni – fondatezza della domanda

Tribunale di Bari, sez. I civ. ordinanza 1.6.2016, est. Rinaldi, XXX (avv. Patruno) c. Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari