Tribunale di Bari, ordinanza del 20 dicembre 2016

Costituisce discriminazione l’esclusione delle madri prive del permesso di soggiorno di lungo periodo dall’accesso al beneficio dell’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 Dlgs 151/01, ponendosi tale esclusione in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale ex art 12 Direttiva 98/2011 e determinando la disapplicazione della norma interna in conflitto.  Come stabilito dalla giurisprudenza della  CGUE, la normativa comunitaria deve trovare immediata applicazione non solo da parte dei giudici nazionali ma anche da parte della PA nell’esercizio della sua attività amministrativa, la quale deve avere piena consapevolezza del precetto normativo in tutte le sue articolazioni.

Assegno di maternità ex art. 74 Dlgs 151/01 –  Diritto della madre extra UE priva di permesso di lungo periodo – Diretta applicabilità dell’art 12 Direttiva 98/2011 – Disapplicazione dell’art 74 – Obbligo della PA di  dare immediata applicazione al diritto UE nell’esercizio della sua attività amministrativa – Discriminazione – Sussiste

Tribunale di Bari, ordinanza del 20.12.2016, est. Avarello, XXX (avv.to Belluccio) c. Comune di Bari (avv.to Lioce) e INPS (avv.to De Leonardis)