Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione di Pescara, ordinanza del 6 maggio 2016

Il minore straniero sottoposto a tutela non deve essere considerato non accompagnato e, pertanto, non è applicabile nei suoi confronti la disciplina dettata dall’art. 32 bis TUI ai fini della conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età.

Minore straniero sottoposto a tutela – istanza di conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età – diniego questorile per difetto dei presupposti di cui all’art. 32, co. 2 bis, D.Lgs. 286/98 (parere favorevole ex comitato per i minori stranieri e partecipazione a progetto di integrazione sociale di durata biennale) – ricorso al TAR con richiesta di tutela cautelare – non riconducibilità del minore sottoposto a tutela nella categoria dei minori stranieri non accompagnati – accoglimento della sospensiva

Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara, ordinanza 6.5.2016, XXX (avv. Belluccio) c. Ministero dell’interno e Questura di Pescara