Corte di giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 2 settembre 2015, causa C – 309/14

L’art. 5, comma 2 ter TUI –  nella parte in cui impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno di pagare un contributo di importo variabile tra 80 € e 200 € –  è in contrasto con la direttiva 2003/109; tale importo è sproporzionato rispetto a quello  richiesto al cittadino italiano per il rilascio della carta d’identità ed è atto a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva.

Permesso di soggiorno – art. 5, comma 2 ter TUI – contributo a carico dello straniero tra 80 € e 200 € – idoneità a ostacolare l’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 2003/109 – contrasto con la direttiva – sussiste

La sentenza