Corte d’appello di Catania, sezione persona e famiglia, ordinanza del 21 aprile 2016

E’ rigettata l’istanza di sospensiva avanzata in sede di appello avverso a decisione negativa di primo grado della domanda di protezione internazionale avanzata da un cittadino del Gambia perché, a seguito di sommaria delibazione, la situazione del ricorrente – così come narrata – non pare potersi ricondurre nell’ambito delle previsioni della Convenzione di Ginevra del 1951 trattandosi di vicenda di carattere familiare tale da escludere che l’istante possa essere oggetto di persecuzioni da parte delle istituzioni statali. Inoltre, non è configurabile il rischio di pregiudizio all’incolumità personale in caso di rientro in Patria,atteso che il Gambia non è un Paese a rischio secondo l’UNHCR, né è in atto un conflitto armato interno.

 

Protezione internazionale – cittadino gambiano – appello avverso ordinanza reiettiva di primo grado – istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di primo grado – sommaria delibazione – insussistenza fumus boni iuris e del periculum in mora – rigetto dell’istanza
Corte d’appello di Catania, sez. persona e famiglia, ord. 21.4.2016, est. Francola, XXX (avv. XXX) c. Ministero dell’interno