Corte d’Appello di Bologna, sentenza del 3 gennaio 2017

L’appello proposto avverso una ordinanza emessa dal giudice del lavoro in materia di discriminazione, secondo il rito previsto dagli artt. 28 dlgs 150/11 e 702 bis c.p.c., deve essere proposto nei termini previsi dall’art. 702 quater e pertanto entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza; è pertanto inammissibile l’appello proposto nei termini di cui agli art. 326 e 327 c.p.c. in quanto tardivo.

Azione civile antidiscriminatoria – decisione in primo grado del giudizi del lavoro – termine di impugnazione – art. 702quater c.p.c – applicabilità – appello proposto nei termini di cui agli artt. 326 e  327 c.p.c – inammissibilità

Corte d’Appello di Bologna, sentenza del 3.1.2017, pres. Brusati, rel. Ponterio, INPS (avv.to Lamanna), Comune di Bologna (contumace) c. XXX (avv.to Zorzella)