Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza del 4 luglio 2014, n 3390

La comunicazione del preavviso di rigetto ben avrebbe potuto consentire al ricorrente di allegare agli atti del procedimento, a fronte della rilevata alterazione del passaporto presentato in allegato all’istanza di rinnovo, un diverso, idoneo, documento valido ( v. art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998 ), di cui fosse già in possesso o che comunque avrebbe potuto attivarsi per ottenere, come poi in concreto accaduto.

FATTO

1. – L’odierno appellante, cittadino senegalese, con l’atto introduttivo del giudizio ha impugnato il rifiuto, oppostogli dal Questore della Provincia di Pisa, del rinnovo, e conversione in « lavoro subordinato », del permesso di soggiorno rilasciatogli per « affidamento » con validità dal 6 marzo al 6 luglio 2010.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso, con compensazione delle spese, ritenendo legittimo il provvedimento impugnato laddove rileva (nell’ultimo considerato) che, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, il richiedente ha prodotto un passaporto senegalese di cui la Polizia scientifica della Questura di Firenze ha certificato l’alterazione e che, per tale ragione, il ricorrente è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 489 cod. pen.
2. – L’originario ricorrente ha appellato la sentenza e ne ha chiesto la riforma, previa misura cautelare, a mezzo di due motivi di censura, tramite i quali viene riproposta la doglianza originaria di violazione dei principii dettati in materia di partecipazione al procedimento amministrativo e vengono altresì svolte critiche alla sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta ( dal giudice di primo grado ) applicabilità alla fattispecie degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 8-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 ed alla violazione del diritto all’unità familiare.
Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio, senza peraltro formulare difese.
Alla camera di consiglio del 12 giugno 2014 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, per la sua definizione in forma semplificata.
DIRITTO
1.- La presente decisione viene assunta in forma semplificata, a termini degli artt. 60 e 74 Cod. proc. amm., dopo aver accertato la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, essendo chiara la situazione di fatto nei suoi punti di riferimento e nella problematica dibattuta, alla luce di pacifici principi e consolidati precedenti giurisprudenziali in materia di rilascio del permesso di soggiorno e di partecipazione dell’interessato al relativo procedimento.
2.- L’appello va accolto e la sentenza merita di essere riformata.
Relativamente, invero, alla censura di omesso preavviso dell’atto di rifiuto, non espressamente esaminata dal T.A.R., richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione dell’ art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 non è invocabile per gli atti vincolati e nei procedimenti a iniziativa di parte la violazione formale dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non può comportare l’annullamento del provvedimento finale allorché il suo contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso ( Cons. Stato, Sez. IV, 24/9/2013, n. 4693 ), l’adempimento in questione risulta nella fattispecie illegittimamente omesso dall’Amministrazione, in quanto, se è vero che, come affermato dal T.A.R., “nel caso in cui … si accerti che lo straniero non disponga di un documento valido, l’Amministrazione non può rilasciare il titolo di soggiorno” ( pag. 5 sent. ), la comunicazione del preavviso di rigetto ben avrebbe potuto consentire al ricorrente di allegare agli atti del procedimento, a fronte della rilevata alterazione del passaporto presentato in allegato all’istanza di rinnovo, un diverso, idoneo, documento valido ( v. art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998 ), di cui fosse già in possesso o che comunque avrebbe potuto attivarsi per ottenere, come poi in concreto accaduto ( v. copia passaporto in data 8 agosto 2011 prodotta in atti, che ha pure confermato l’identità dello stesso ); né del resto l’art. 5, comma 8-bis del D. Lgs. n. 286/1998 ( che dispone che “Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno……. oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni…” ), pure richiamato dal T.A.R., risulta automaticamente ostativo al rilascio di permesso di soggiorno nei confronti di un soggetto meramente segnalato all’Autorità giudiziaria per alterazione del documento (peraltro nel caso di specie solo per il reato di uso di atto falso tentato ex art. 489 c.p.).
A fronte, insomma, di una istruttoria insufficiente, quale quella compiuta nel caso all’esame dall’Amministrazione, l’atto non poteva ritenersi “vincolato”, sì che le osservazioni e gli apporti procedimentali dell’interessato ben avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (Cons. Stato, Sez. IV, 20/2/2013 n. 1056 ).
3. – Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente accoglimento, in riforma delle sentenza impugnata, del ricorso di primo grado.
Spese ed onorari del doppio grado di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna le Amministrazioni appellate alla rifusione, in favore dell’appellante, di spese ed onorarii del doppio grado di giudizio, liquidandoli in complessivi Euro 5.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 12 giugno 2014, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)