Circolare del Ministero dell’interno del 2 febbraio 2016, prot. n. 400/A/2016/15.1.10.1

Esecuzione delle ordinanze di protezione internazionale da parte del Tribunale adito con ricorso.

<Fa seguito all’unita circolare prot. 4001C1I1div n. 38225 del 18.11.2015, stesso oggetto, che deve intendersi interamente sostituita>

In riferimento al quesito proposto dalla Questura che legge per conoscenza ed in risposta alle ulteriori richieste di chiarimento pervenute, concernenti il rilascio del permesso di soggiorno in conformità alle decisioni del tribunale di primo grado, pronunciatosi sui ricorsi dei richiedenti la protezione internazionale, si forniscono i seguenti elementi. In particolare, si pone l’attenzione sulla prassi seguita, da talune Questure, consistente nell’acquisizione, preventiva al rilascio del titolo di soggiorno medesimo, della c.d. presa d’atto da parte delle competenti Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, per l’eventualità che queste ultime abbiano interesse a proporre impugnazione in appello.

Gli ultimi interventi legislativi succedutisi in materia e riguardanti la normativa delle controversie, aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti emessi dalle Commissioni (ci si riferisce innanzitutto all’articolo 19, del d.ivo 150/2011) evidenziano come la disciplina applicabile sia quella prevista per i c.d. procedimenti sommari, ai sensi degli articoli 702-ter e 702-quater del c.p.c., che si concludono con ordinanza dotata di immediata efficacia esecutiva (1), cui, per necessaria conseguenza, l’operato dell’Autorità amministrativa deve prontamente adeguarsi.

A tal fine, il recente decreto legislativo n. 142 dei 2015 (2), ha integrato il quadro normativo di riferimento, prevedendo che i provvedimenti emessi dal tribunale siano comunicati alle parti (Commissione competente e soggetto ricorrente) a cura della propria cancelleria, chiarendo che, successivamente, siano le Commissioni territoriali a trasmettere i medesimi provvedimenti alle Questure.

Tuttavia, va osservato che, anche nelle more della comunicazione d’Ufficio, laddove l’ordinanza di definizione del giudizio pervenga all’Amministrazione su iniziativa dell’interessato, codesti Uffici dovranno aver cura di adottare gli adempimenti conseguenti.

Nel rispondere allo specifico quesito posto, dunque, deve ritenersi che la comunicazione della conclusione del giudizio alle Questure giunga proprio perché queste si conformino al giudicato intervenuto sulla questione, adottando i provvedimenti di competenza, senza bisogno di dover cautelativamente interessare le Commissioni competenti per una nuova presa d’atto.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
IL DIRETTORE CENTRALE PINTO
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Note:

1) Si veda, in proposito, anche pagina n. 8 della circolare dei Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione prot. 2255 del 30 ottobre 2015, inoltrata a codeste Questure con circ. N. 400/A/2015/36666 del 6.11.15.

2) Combinato disposto dell’articolo 19, comma 9-bis, del d.ivo n. 150/2011 e dell’articolo 35, comma 2 bis, del d.ivo n. 25 del 2008.