ASGI aderisce all’appello promosso da Studi sulla questione criminale per richiedere al Parlamento, al Governo e ai ministeri competenti, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni, precise riforme della polizia.
Di seguito il testo integrale dell’appello. Si può aderire anche individualmente scrivendo a associazione.ssqc@gmail.com
Abderrahim Fakir è morto il 19 luglio 2026, nel quartiere Pilastro di Bologna, durante un intervento di polizia. Nel segmento video diffuso dai media si vede l’uomo immobilizzato a terra da due operatori di polizia, con l’ausilio di un terzo in abiti civili, mentre sono presenti soccorritori del 118.
Spetterà alla magistratura accertare le cause della morte, ricostruire quanto accaduto e individuare le responsabilità. Come studiose e studiosi impegnati nello studio della polizia e della tutela dei diritti fondamentali, non possiamo però limitarci ad attendere gli esiti dell’indagine.
Ci rivolgiamo al Parlamento, al Governo, ai Ministeri da cui dipendono le forze di polizia, alle istituzioni sanitarie e agli organismi di garanzia, ma anche alle università, alle organizzazioni sociali e sindacali e all’intera opinione pubblica. La morte di Abderrahim Fakir impone di aprire una discussione sulle condizioni nelle quali viene esercitata la forza pubblica e sui meccanismi attraverso cui questo potere viene regolato, controllato e sottoposto a responsabilità.
La ricerca giuridica, sociologica e criminologica analizza da anni le condizioni e le modalità di esercizio della forza pubblica, incluse le tecniche di immobilizzazione. Sono stati pubblicati studi e rapporti sull’organizzazione e sulla responsabilizzazione della polizia in Italia, sull’uso della forza, sulla percezione dei suoi limiti da parte degli operatori e sulla risposta italiana alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia.
La morte di Abderrahim Fakir richiama altre morti, diverse per dinamica ed esito giudiziario, che hanno posto interrogativi pubblici sulla gestione di persone nel contesto o a seguito di interventi di polizia, arresti, fermi, custodia o contenimento: tra queste, i casi di Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi, Riccardo Magherini. Questa morte giunge inoltre dopo un insieme ormai consistente di decisioni della Corte europea dei diritti umani che ha accertato violazioni riconducibili all’uso della forza, alla mancata protezione della vita, all’inefficacia delle indagini e all’assenza di adeguati strumenti di identificazione e controllo.
Il caso Magherini mostra con chiarezza come un rischio prevedibile debba essere affrontato attraverso regole operative, formazione e controlli adeguati.
Con la sentenza Magherini e altri c. Italia del 15 gennaio 2026, la Corte europea dei diritti umani ha accertato la violazione dell’articolo 2 della Convenzione sotto il profilo sostanziale e procedurale. Riccardo Magherini, in stato di grave agitazione e intossicazione acuta da cocaina, fu immobilizzato e mantenuto in posizione prona per circa venti minuti.
Pur riconoscendo che l’immobilizzazione iniziale poteva rispondere a esigenze di sicurezza, la Corte ha ritenuto non dimostrata la necessità di protrarre tale posizione dopo che egli aveva cessato di reagire e ha riconosciuto il contributo causale dell’immobilizzazione all’esito letale.
La decisione mostra che le condizioni fisiche o psichiche della persona non possono essere considerate una spiegazione autosufficiente della morte. Una grave agitazione o alterazione dello stato mentale costituisce una condizione di particolare vulnerabilità e una possibile emergenza sanitaria. Richiede quindi il minimo impiego necessario della forza, il rapido riposizionamento della persona una volta ottenuto il controllo, il monitoraggio continuo della respirazione e dello stato di coscienza e una tempestiva assistenza medica.
La Corte ha inoltre rilevato carenze nelle indicazioni operative e nella formazione sui rischi della posizione prona, nonché nell’indipendenza pratica delle prime attività investigative, alle quali avevano partecipato militari direttamente coinvolti.
Tali accertamenti non equivalgono a una pronuncia sulla responsabilità penale individuale, ma mostrano che l’accountability riguarda anche la qualità delle procedure, della formazione e delle garanzie di indipendenza dell’indagine.
La responsabilità non può essere ridotta a quella del singolo agente. Protocolli chiari, pubblici e vincolanti sono indispensabili e vanno effettivamente applicati.
È necessario riprendere e completare il disegno di democratizzazione delle forze di polizia che è rimasto incompiuto. Questo significa sottoporre il potere coercitivo a un effettivo controllo pubblico, rafforzare la trasparenza, garantire il pluralismo delle culture professionali, proteggere gli operatori che segnalano abusi, rendere verificabili gli ordini e impedire che siano esclusivamente gli stessi apparati coinvolti a controllare il proprio operato.
Abderrahim Fakir era di origine marocchina. Quando la persona sottoposta all’intervento è migrante o razzializzata bisogna chiedersi chi sia maggiormente esposto ai controlli di polizia, quanta forza venga impiegata, con quale rapidità vi si ricorra e per quanto tempo essa venga protratta. La profilazione razziale non è elemento marginale dell’accountability perché riguarda la selezione delle persone da fermare, identificare o perquisire, influenzando la percezione della loro pericolosità e la soglia oltre cui gli operatori ricorrono alla coercizione.
Non possiamo, inoltre, parlare di accountability senza considerare i più recenti provvedimenti in materia di sicurezza e, in particolare, il decreto-legge n. 48 del 2025, convertito nella legge n. 80 del 2025, e, soprattutto, il decreto-legge n. 23 del 2026, convertito nella legge n. 54 del 2026, che favoriscono una visione squilibrata del rapporto fra cittadini e polizia.
Il primo ha introdotto specifiche forme di tutela legale ed economica per gli appartenenti alle forze di polizia sottoposti a procedimento per fatti inerenti al servizio e ha previsto la dotazione di videocamere indossabili, senza una disciplina legislativa organica e trasparente sulle modalità e sugli obblighi di attivazione, sulla continuità e integrità delle registrazioni, sulla loro conservazione, sull’accesso alle immagini e sul controllo della gestione dei dati.
Il decreto-legge n. 23 del 2026 ha ulteriormente rafforzato questo regime, introducendo una sorta di “scudo penale”, che qui è impiegato per la prima volta: un percorso differenziato di annotazione preliminare quando appaia evidente che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, con termini particolarmente rapidi per le determinazioni del pubblico ministero.
Le nostre richieste
Per queste ragioni chiediamo al Parlamento, al Governo e ai ministeri competenti, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni:
- di garantire che l’uso della forza si conformi a una disciplina organica e coerente con i parametri costituzionali e sovranazionali, riformando le disposizioni di rango primario e rafforzando i principi di necessità, proporzionalità e graduazione, nonché regolando i modi concreti di esercizio della coercizione nei fermi, negli arresti, nella custodia e nella gestione delle persone non collaborative, in stato di grave agitazione o in condizioni di vulnerabilità;
- di abrogare le disposizioni che introducono regimi procedurali differenziati e protezioni economiche speciali per gli appartenenti alle forze di polizia coinvolti in procedimenti relativi a fatti commessi durante il servizio, garantendo che l’eventuale presenza di una causa di giustificazione venga valutata sulla base di un accertamento pieno e indipendente e non anticipata già nella forma di registrazione del procedimento;
- l’adozione, la pubblicazione e l’applicazione uniforme di protocolli nazionali e interforze, vincolanti e periodicamente aggiornati, sulle tecniche di contenimento. Tali protocolli devono disciplinare in modo specifico i contesti operativi sensibili, prevedere obblighi di desistenza controllata e tecniche di mediazione e de-escalation ed essere assoggettati a vincoli di pubblicità e accessibilità che ne consentano lo scrutinio da parte della società civile, della ricerca e degli organismi di tutela dei diritti;
- l’adozione e l’applicazione di protocolli congiunti e vincolanti tra forze di polizia, centrali operative e servizi di emergenza sanitaria per la gestione delle persone in grave agitazione o alterazione, con una chiara attribuzione dei compiti, lo scambio tempestivo delle informazioni, criteri condivisi, la presa in carico clinica e il monitoraggio continuo della persona;
- la pubblicazione delle “Linee guida per la gestione delle persone non collaborative”, elaborate dalla Direzione centrale anticrimine, dalla Direzione centrale di sanità e dall’Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato e trasmesse alle organizzazioni sindacali per una preventiva condivisione nel maggio 2026, non risultando nota la loro definitiva adozione;la verifica indipendente dell’applicazione dei protocolli esistenti, attraverso controlli periodici, analisi degli interventi, pubblicazione dei risultati e previsione di conseguenze disciplinari e organizzative in caso di inosservanza;
- standard nazionali di formazione obbligatoria, teorica e pratica, certificata, comune a tutte le forze di polizia e sottoposta a valutazione indipendente circa la sua efficacia, rendendo strutturale la collaborazione con università, enti di ricerca, istituzioni sanitarie e società civile;
- il riconoscimento e il contrasto della discriminazione e della profilazione razziale, attraverso lo svolgimento dello studio completo e indipendente raccomandato dall’ECRI, la definizione di criteri oggettivi per l’esercizio dei poteri di controllo e la raccolta di dati idonei a rilevare eventuali disparità nei controlli di identità, nei fermi, nelle perquisizioni, nell’applicazione delle misure amministrative e nell’uso della forza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- l’introduzione di canali esterni e indipendenti per la presentazione di denunce e reclami relativi alla cattiva condotta del personale di polizia, accompagnati da tutele specifiche contro ritorsioni e conseguenze pregiudizievoli per le persone denuncianti, i testimoni e gli operatori che segnalino illeciti, pratiche discriminatorie o violazioni all’interno dei corpi;
- l’introduzione di sistemi di identificazione univoca degli operatori che agiscono a volto coperto, nei servizi di ordine pubblico, nei luoghi di privazione della libertà e in ogni altro contesto nel quale l’identificazione possa risultare ostacolata;
- la riforma della disciplina delle body worn cameras, garantendo che l’attivazione, la registrazione, la continuità e integrità delle riprese, la loro conservazione e l’accesso alle immagini non dipendano esclusivamente dalla scelta dell’operatore che indossa il dispositivo e siano sottoposti a regole trasparenti, verificabili e conformi alla tutela dei diritti fondamentali. Deve essere garantito l’accesso alle registrazioni da parte delle persone coinvolte, delle loro famiglie e dei loro difensori, secondo modalità compatibili con la protezione dei dati personali e con le esigenze investigative;
- l’adozione di disposizioni che garantiscano l’indipendenza delle indagini relative a morti, lesioni o altre gravi violazioni verificatesi durante interventi di polizia, sottraendo le prime attività investigative all’ufficio e, ove possibile, al corpo di appartenenza del personale coinvolto, anche attraverso nuclei specializzati presso le procure della Repubblica o, in prospettiva, un’autorità investigativa autonoma;
- il rafforzamento degli strumenti di responsabilità penale, intervenendo sui fattori che possono ridurne l’efficacia preventiva e repressiva: il regime della prescrizione per i reati propri degli operatori di polizia, la procedibilità a querela, il regime speciale delle indagini in presenza di un’apparente causa di giustificazione e il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti;
- la riforma del sistema disciplinare, mediante la definizione più tassativa delle infrazioni, la garanzia della terzietà e della competenza tecnica degli organi disciplinari, l’indipendenza del procedimento dalla linea gerarchica, la possibilità per le persone lese di presentare reclami e partecipare all’accertamento dei fatti e la previsione di un’adeguata tutela professionale per il personale sottoposto al procedimento;
- l’istituzione di una banca dati nazionale unica, pubblica, disaggregata e interforze sui procedimenti disciplinari e penali inerenti ad abusi delle forze di polizia, con informazioni sulla tipologia dell’evento e della condotta contestata, sull’ufficio e sul corpo coinvolti, sull’esito dei procedimenti e sulle sanzioni eventualmente applicate, in modo da consentire l’individuazione di prassi ricorrenti, criticità organizzative e responsabilità della catena di comando;
- l’istituzione di un sistema obbligatorio e uniforme di registrazione di tutti gli eventi critici nei quali il personale di polizia ricorra alla forza o ad altri mezzi di coazione, inclusi quelli che non si concludano con un fermo, un arresto o l’avvio di un procedimento penale. Il sistema deve integrare i dati raccolti dai singoli uffici con una struttura centrale di monitoraggio e analisi, consentendo l’adozione tempestiva di misure correttive;
- l’istituzione di un organismo realmente indipendente e specializzato per la ricezione dei reclami e l’accertamento delle condotte delle forze di polizia, distinto dai controlli interni e dotato di autonomi poteri di accesso agli atti, acquisizione e conservazione delle prove, accesso ai luoghi, audizione delle persone interessate e pubblicazione di rapporti e raccomandazioni, nonché di garanzie di separazione operativa nelle prime attività investigative, ferme restando le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.
Sono richieste che la società civile e la ricerca avanzano da anni e che, anche dopo questa morte, non possono rimanere inevase.

