Tribunale di Brescia, ordinanza 26 giugno 2022
Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022
Corte d’Appello di Venezia, sentenza del 15 aprile 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 12 aprile 2022
Tribunale di Torino, sentenza 25 marzo 2022
Tribunale di Trieste, ordinanza 24 marzo 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 21 marzo 2022
Tribunale di Benevento, ordinanza 15 marzo 2022
Tribunale di Foggia, sentenza del 23 febbraio 2022
Tribunale di Milano, ordinanza 22 febbraio 2022
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 4 febbraio 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 31 gennaio 2022
Tribunale di Foggia, sentenza 28 gennaio 2022
Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 44366 del 1 dicembre 2021
Tribunale di Milano, sentenza 9 ottobre 2017
Ai fini della certificazione dei redditi prodotti nel paese d’origine, necessaria per il riconoscimento dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, L. 335/1995, il cittadino straniero che appartenga a uno Stato non compreso nell’elenco di cui al DM 12.5.2003, è abilitato a autocertificare i redditi diversi da quelli pensionistici; quanto ai redditi pensionistici percepiti all’estero è onere dell’INPS, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.M. 12.5.2003, identificare gli organismi che provvedono all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali; in mancanza di tale identificazione, l’INPS non può subordinare il riconoscimento della pensione di invalidità alla presentazione di documenti diversi dalla autocertificazione resa dall’interessato.
assegno sociale – art. 3, comma 6, L. 335/1995 – cittadino straniero – autocertificazione dei redditi prodotti all’estero – diniego della prestazione – art. 2 comma 3 D.M 12.5.2003 – illegittimità – condizione
Tribunale di Milano, 9.10.2017, Est. Saioni, XXX (Avv. Balestro e Guariso) c. INPS (Avv. Fanara)