Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 2023
Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022
Tribunale di Pordenone, ordinanza 4 dicembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022
Tribunale di Genova, ordinanza 10 novembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 7 novembre 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 4 ottobre 2022
Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797
Tribunale di Torino, sentenza 14 luglio 2022
Tribunale di Brescia, ordinanza 26 giugno 2022
Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione Piemonte consistente nell’aver disposto con l’art. 8, comma 1, lettera a) del DPGR n. 2543/94, relativo all’accesso agli alloggi di edilizia agevolata, il requisito della residenza in Italia “da almeno cinque anni” e il requisito dell’avere una “attività lavorativa stabile” per i soli “cittadini extracomunitari”; e costituisce altresì discriminazione la condotta tenuta dalla Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale consistente nell’aver disposto con il Bando di Concorso per l’assegnazione di alloggi in Castellamonte dell’1.6.2022 il requisito della residenza in Italia “da almeno cinque anni” e il requisito dell’avere una “attività lavorativa stabile” per i soli “cittadini extracomunitari”, nonché “l’attribuzione di 8 punti aggiuntivi a chi abbia risieduto nel Comune di Castellamonte per almeno 10 anni”, sicché le Amministrazioni resistenti devono immediatamente modificare il DPGR e il Bando nonché pagare alla ricorrente, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., la somma di € 100 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dei predetti obblighi di modifica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della presente ordinanza nonché a pubblicare la decisione sui loro siti istituzionali e il solo dispositivo sul quotidiano “La Stampa”;
Regione Piemonte – 8, comma 1, lettera a) del DPGR n. 2543/94 – esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata e convenzionata – requisito della residenza quinquennale e dell’attività lavorativa richiesto ai soli “cittadini extracomunitari” – Bando di concorso alloggi pubblici Castellamonte – requisito della residenza quinquennale e dell’attività lavorativa stabile richiesto ai soli “cittadini extracomunitari” – attribuzione di 8 punti aggiuntivi a chi abbia risieduto nel Comune di Castellamonte per almeno 10 anni” – discriminazioni – sussistono – 614 bis c.p.c. – obbligo di pubblicazione dell’ordinanza