Sussiste il diritto dei titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo a percepire l’indennità di disoccupazione agricola in quanto, a differenza dei lavoratori stagionali che hanno l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, i richiedenti asilo, ai sensi dell’articolo 22 d.l.vo 142/2015, possono svolgere attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, senza limiti di tempo.
disoccupazione agricola – richiedenti asilo – art. 22 d.lvo 142/2015 – diritto a svolgere attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda – diversi dai lavoratori stagionali – diritto – sussiste