Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 2023
Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022
Tribunale di Pordenone, ordinanza 4 dicembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022
Tribunale di Genova, ordinanza 10 novembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 7 novembre 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 4 ottobre 2022
Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797
Tribunale di Torino, sentenza 14 luglio 2022
Tribunale di Brescia, ordinanza 26 giugno 2022
Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022
Tribunale di Foggia, sentenza 8 settembre 2021
Sussiste il diritto dei titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo a percepire l’indennità di disoccupazione agricola in quanto, a differenza dei lavoratori stagionali che hanno l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, i richiedenti asilo, ai sensi dell’articolo 22 d.l.vo 142/2015, possono svolgere attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, senza limiti di tempo.
disoccupazione agricola – richiedenti asilo – art. 22 d.lvo 142/2015 – diritto a svolgere attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda – non ci sono limiti di tempo a differenza dei lavoratori stagionali – diritto – sussiste