Tribunale di Roma, ordinanza del 6 giugno 2023
Tribunale di Lecce, ordinanza 1 giugno 2023
Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836/2023
Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Foggia, sentenza 8 settembre 2021
Sussiste il diritto dei titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo a percepire l’indennità di disoccupazione agricola in quanto, a differenza dei lavoratori stagionali che hanno l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, i richiedenti asilo, ai sensi dell’articolo 22 d.l.vo 142/2015, possono svolgere attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, senza limiti di tempo.
disoccupazione agricola – richiedenti asilo – art. 22 d.lvo 142/2015 – diritto a svolgere attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda – non ci sono limiti di tempo a differenza dei lavoratori stagionali – diritto – sussiste