Tribunale di Roma, ordinanza del 6 giugno 2023
Tribunale di Lecce, ordinanza 1 giugno 2023
Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836/2023
Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Brescia, ordinanza 31 luglio 2018
Sussiste il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sanitario allorchè il richiedente asilo per ragioni di assoluta indigenza, rischi di vedere definitivamente compromesse le possibilità di guarigione o di miglioramento in assenza di adeguate e costanti cure mediche. Illegittimo il diniego opposto dalla controparte poiché assunto in violazione dell’art.19 d.lgs. 150/2015, norma che aveva abrogato la distinzione tra disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata e stato di disoccupazione di cui all’art. 1 comma 2, d.lgs. 181/2000
richiedente asilo – esenzione ticket sanitario E02- stato di disoccupazione-violazione art. 19 d.lgs. 150/2015 – illegittima distinzione –
Si era già pronunciato in tal senso, nel giugno di quest’anno, il Tribunale di Roma
Tribunale di Brescia, ordinanza del 31 luglio 2018, xxx c. ASST