Tribunale di Roma, ordinanza del 6 giugno 2023
Tribunale di Lecce, ordinanza 1 giugno 2023
Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836/2023
Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Bergamo, ordinanza 20 dicembre 2018
Il diniego di concessione, da parte di un Comune, dell’assegno ai nuclei familiari numerosi ex art. 65 d.lgs.448/98 , fondato sulla asserita incompletezza della domanda per mancata produzione di certificazioni rilasciate da autorità estera attestanti redditi e proprietà nello Stato di provenienza, ai sensi dell’art. 3 del DPR 445/2000, costituisce discriminazione perché la disciplina del citato art. 65 fa riferimento all’ISEE e questo, a sua volta, prevede una procedura unica, senza differenze tra italiani e stranieri.
Assegno famiglie numerose – art. 65 d. Lgs. 448/98 – riferimento della legge all’ISEE – diniego per mancata produzione di documenti relativi a redditi e patrimoni all’estero – art. 3 DPR 445/2000 – inapplicabilità – discriminazione – sussiste