Tribunale di Bergamo, ordinanza 30 novembre 2017

Il premio alla nascita di cui all’art. 1, comma 353, L. 232/2016 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 3 del regolamento CE 883/2004 e pertanto il cittadino extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che richiama detto regolamento. Tale principio, che è chiaro, preciso e incondizionato deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce discriminazione. Il requisito della titolarità del permesso di soggiorno lungo periodo risulta inoltre in contrasto con la disposizione nazionale ove non risulta espressamente previsto.

premio alla nascita – art. 1, comma 353, L. 232/2016 – prestazione di sicurezza sociale – art. 3,  regolamento 883/2004 – cittadino extra UE titolare di permesso unico lavoro – parità di trattamento – art. 12 direttiva 2011/98 – principio chiaro, preciso e incondizionato – diretta applicabilità – discriminazione – sussiste

Tribunale di Bergamo, 30.11.2017, Est. Cassia, XXX (Avv.to Guariso e Traina) c. INPS (Avv.to Collerone)