Protocollo n. 23 sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne

PROTOCOLLO (N. 23)

SULLE RELAZIONI ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO CONTO dell’esigenza degli Stati membri di garantire controlli efficaci alle loro frontiere esterne, se opportuno in cooperazione con i paesi terzi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

Le disposizioni sulle misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne di cui all’articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a condizione che tali accordi rispettino il diritto dell’Unione e gli altri accordi internazionali pertinenti.

Vedere anche:

Trattato sul funzionamento dell’ Unione Europea