Linee guida per l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all’articolo 14-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n.89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129
Il decreto integra le recenti nuove norme inserite nel T.U. sul rimpatrio volontario assistito (l’art. 3 precisa che in presenza della richiesta da presentarsi alla Prefettura comunque non si sospende l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di respingimento) prevedendo la creazione di appositi programmi svolti anche da enti del privato sociale (le cui spese peraltro serviranno a coprire non soltanto i costi del viaggio e del reinserimento in patria di ogni migrante…) soprattutto in favore degli stranieri che rientrino nelle categorie indicate all’art. 4:
a) soggetti vulnerabili, di cui all’art. 19, comma 2-bis, del Testo unico;
b) vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
c) cittadini stranieri che non soddisfano piu’ le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno;
d) cittadini stranieri, gia’ destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento disposto dal Questore, trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione;
e) cittadini stranieri, gia’ destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria.
a) soggetti vulnerabili, di cui all’art. 19, comma 2-bis, del Testo unico;
b) vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
c) cittadini stranieri che non soddisfano piu’ le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno;
d) cittadini stranieri, gia’ destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento disposto dal Questore, trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione;
e) cittadini stranieri, gia’ destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria.