Tribunale di Roma, ordinanza del 6 giugno 2023
Tribunale di Lecce, ordinanza 1 giugno 2023
Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836/2023
Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 28 luglio 2020, n. 16119
In tema di protezione umanitaria, nella disciplina di cui all’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 vigente ratione temporis, ai fini dell’accertamento della situazione di vulnerabilità allegata dal richiedente, il giudice del merito, in virtù del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, è tenuto ad operare una comparazione tra la condizione nella quale verrebbe a trovarsi lo straniero nel paese di provenienza, da valutarsi all’attualità, e quella di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, tenendo conto, ove allegata, anche della condizione economico-sociale del paese di origine, dovendosi verificare se ivi si sia determinata una situazione, dettata da ragioni d’instabilità politica o altro, di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile, anche in tale ipotesi, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale.
Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 28 luglio 2020, n. 16119