Corte d’Appello di Trento, sentenza 6 marzo 2025

Costituisce discriminazione in ragione della nazionalità il comportamento dell’INPS che – in violazione dell’art. 5, commi 8.1 e 8.2, TU immigrazione e dell’art. 3, c. 1 d.lgs. 230/2021 – nega il diritto all’assegno unico universale (AUU), previsto da detto d.lgs., ai cittadini stranieri titolari di un permesso c.d. “per attesa occupazione” ex art. 22, co. 11, TU Immigrazione; tale permesso costituisce infatti mero prolungamento del permesso per motivi di lavoro riservato allo straniero che sia temporaneamente disoccupato e rientra pertanto sicuramente nella nozione di permesso unico lavoro, anche per coerenza con la direttiva 2011/98/UE. Deve pertanto essere confermata la decisione del giudice di primo grado che, accogliendo il ricorso della associazione legittimata ad agire contro le discriminazioni collettive, ha ordinato all’INPS la modifica della circolare che escludeva i titolari di detto permesso e ha ordinato il pagamento anche a costoro dell’AUU.

Discriminazione per nazionalità – assegno unico universale (AUU) ex d.lgs. 230/2021 – circolare INPS che esclude gli stranieri titolari di permesso cd “per attesa occupazione” ex art. 22, co. 11, TU Immigrazione – illegittimità – azione contro la discriminazione collettiva – ordine giudiziale di modifica della circolare e di pagamento a tutti gli aventi diritto – ammissibilità.

Corte d’Appello di Trento, sentenza 06.03.2025, pres. e rel. Cingano, INPS (avv. Bauer e Odorizzi) c. XY e ASGI APS (avv.ti Guarini e Guariso)