Corte d’Appello di Firenze, sentenza 18 novembre 2024

Poiché la sentenza CGUE 29.07.2024 è vincolante per il giudice nazionale, che è tenuto a farne applicazione in luogo della normativa interna contrastante, deve qualificarsi come discriminazione la pretesa dell’INPS di ottenere in restituzione quanto versato a titolo di RDC a un titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo privo del requisito di 10 anni di residenza sul territorio nazionale previsto dal DL 4/19; non rilevano in proposito né la dichiarazione di rinuncia al RDC resa dallo straniero per evitare azioni esecutive, né la falsità della dichiarazione resa a suo tempo dal richiedente essendo sanzionabili solo le dichiarazioni volte a ottenere un beneficio non spettante.

Reddito di cittadinanza (RDC) – sentenza della CGUE 29.07.24 – obbligo di applicazione da parte del giudice nazionale – percettore lungosoggiornante privo del requisito di residenza decennale – richiesta di restituzione da parte dell’INPS – infondatezza – discriminazione – sussistenza – falsa dichiarazione in punto di residenza resa dal richiedente – irrilevanza

Corte appello Firenze 28.11.24, pres. Baraschi, est. Carlucci, XX (avv.ti Randellini e Guariso) c. INPS (avv.ti Fallaci e Micheli)