Tribunale di Roma, ordinanza del 6 giugno 2023
Tribunale di Lecce, ordinanza 1 giugno 2023
Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836/2023
Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Consiglio di Stato, sentenza 25 giugno 2018
L’art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 174/1994 riservando in modo assoluto i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato ai soli cittadini italiani, senza tener conto dell’effettivo e prevalente esercizio di funzioni di stampo pubblicistico e autoritativo, contrasta con l’art. 45, para. 4 TFUE che, in quanto disposizione derogatoria, deve essere interpretato restrittivamente e pertanto la norma nazionale deve essere disapplicata nella parte in cui impedisce l’accesso ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.
Riserva assoluta di nazionalità – posti dirigenziali delle amministrazioni dello Stato – art. 1, comma 1, lett. a), DPCM 174/1994 – effettivo e prevalente esercizio di poteri pubblici – rilevanza – art. 45, para. 4 TFUE – interpretazione restrittiva – contrasto – disapplicazione – accesso ai cittadini UE
Consiglio di Stato, 25.06.2018, sent. n. 9, pres. Pajno, est. Contessa