La risposta dell’ASGI alle parole pronunciate dal deputato Andrea Crippa .
Ci sono parole che non si possono più dire dal 1948 in poi, non certo perché sarebbero scomode, ma perché esprimono concetti del tutto opposti ai diritti fondamentali di ogni persona, garantiti dalla Costituzione e dagli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla comunità internazionale e all’Unione europea, che hanno finora garantito all’Italia pace e sviluppo per 80 anni.
Infatti:
- chi arriva in Italia senza un permesso di soggiorno e un lavoro non è certo un clandestino, ma molto spesso è costretto ad entrare nel territorio italiano per godere del diritto d’asilo, garantito ad ogni straniero al quale nel proprio Paese non è garantito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana (art. 10, comma 3 Cost.), e riceve perciò un apposito permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ed infatti, quasi la metà delle domande di asilo in Italia è accolta e, per i cittadini di alcuni Stati, è quasi sempre accolta, il che conferma l’insopportabilità per la sopravvivenza di chiunque delle situazioni da cui fuggono.
- chi bivacca in tante zone dei nostri paesi e città ed è un cittadino rumeno, non può certo ricevere l’appellativo di “zingaro”, usato dai nazisti per sterminare i Rom rinchiusi nel lager di Auschwitz, ma è anche un cittadino europeo e perciò ha parità di trattamento coi cittadini italiani, anche nell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, se sprovvisto di redditi sufficienti per vivere. Tanti operai rumeni, regolarmente assunti per costruire la grande fiera di Milano e l’Expo, dovettero bivaccare all’aperto perché la regione Lombardia e i Comuni di residenza non li ammettevano a tali alloggi e dovette intervenire una sentenza della Corte costituzionale per fare dichiarare illegittima quella discriminazione.
- saranno costruite altre moschee in Italia, così come tante altre chiese cattoliche e ortodosse, allorché servano per i bisogni religiosi delle persone che vi si trovano, perché italiani e stranieri godono della libertà religiosa, che comprende non soltanto la libertà di professarla e di farne propaganda, ma anche la libertà di svolgere atti di culto in privato e in pubblico, come prevede l’art. 19 della Costituzione italiana e, analogamente, le convenzioni internazionali.
In proposito, dopo che l’art. 7 garantisce la posizione della Chiesa cattolica e dei cattolici, l’art. 8 prevede che tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono egualmente libere davanti alla legge e hanno libertà di autorganizzarsi e darsi i propri statuti se non contrastano coi principi dell’ordinamento italiano e si spera che presto saranno anche stipulate con le loro rappresentanze le intese previste dall’art. 8, comma 3 della Costituzione per molte confessioni religiose che ne sono tuttora sprovviste, come tante chiese ortodosse, i Sikh, la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e la comunità islamica.
Propugnare ovunque la tutela del pluralismo e la laicità dello Stato non può certo comportare la discriminazione legale per chi appartenga a Stati o a comunità religiose che non la propugnano.
La Costituzione italiana riconosce e garantisce i diritti fondamentali di ogni persona, in quanto essere umano.
E come ogni essere umano, ogni persona, italiana o straniera, deve adempiere anche ai suoi doveri e risponde penalmente per il compimento di qualsiasi reato.
Espressamente, essa vieta ogni discriminazione fondata sull’appartenenza etnica, religiosa o politica.
Dopo le discriminazioni e le persecuzioni etniche, religiose e politiche e dopo le distruzioni della guerra di aggressione, che erano state arrecate dal fascismo e dal nazismo, è una Costituzione che ripudia la guerra di aggressione e, per risolvere controversie internazionali, aperta alla collaborazione internazionale e che ammette le limitazioni alla sovranità dello Stato necessarie per promuovere organizzazioni internazionali e fare funzionare un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le nazioni (art. 11 Cost.).
Dopo 5 mila anni di distruzioni e di fiumi di sangue, il rispetto di queste norme ha garantito pace e sviluppo per 80 anni all’Italia.
Il futuro di questo Paese, oltre che il futuro dei nostri figli, dipende soprattutto dal continuare a rispettarle e attuarle sempre di più e non certo dalla propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico ovvero dall’istigazione a commettere o dalla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, i quali perciò sono previsti e puniti come reato dall’art. 604-bis del codice penale.

