Mentre si è in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE sulla limitazione delle prestazioni sociali ai soli titolari di permesso di lungo periodo il parlamento introduce nella nuova legge di bilancio (L. 11.12.2016 n. 232) provvedimenti che potrebbero segnare un cambio di rotta.
1. Il bonus “mamma domani”
Il nuovo ed ennesimo “bonus bebe’” (ribattezzato dalla stampa “bonus mamma domani”) introdotto dall’art. 1, comma 353 della legge non prevede infatti alcuna limitazione in ragione della cittadinanza o in ragione del titolo di soggiorno né è previsto un rinvio a un provvedimento amministrativo al fine di individuare i beneficiari si che sembra indubbio che l’importo previsto (800 euro nette, una tantum, richiedibili dopo il settimo mese di gravidanza) spetti a qualsiasi donna in attesa di un figlio.
Questo il sintetico testo della previsione: 353. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e’ riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.
Pur essendo sicuramente positiva l’assenza di limitazioni – comprese quelle, oggetto di accese diatribe nei Tribunali, relative a un previo periodo di residenza sul territorio nazionale – resta però da chiedersi quale senso possa avere un beneficio che è sganciato anche da qualunque limitazione relativa al reddito e che quindi verrà attribuito a pioggia anche a donne con reddito elevatissimo.
Scelte di questo genere (del tutto incomprensibili, specie in epoca di risorse limitate) sembrano indicative di una concezione della spesa sociale come rivolta a premiare comportamenti ritenuti socialmente virtuosi, a prescindere dalla situazione di bisogno.
Ora, a parte la dubbia conformità di tali interventi rispetto all’art. 38 Cost., tale concezione potrebbe forse avere un significato laddove il contributo possa avere un reale effetto incentivante del comportamento sperato (si pensi ad esempio al contributo di € 500 per gli studenti per le spese di cultura, anch’esso erogato a prescindere dal reddito). Ma diventa del tutto ridicolo rispetto a “comportamenti” come quello della maternità, che certamente non traggono nessun incentivo da erogazioni “premiali” di questo genere, nemmeno laddove la somma abbia una incidenza significativa sul bilancio familiare; e ancora meno laddove redditi medi o elevati rendano la somma del tutto irrilevante rispetto al bilancio personale o familiare.
Parimenti irragionevole è poi la differenza che si viene a creare per gli stranieri che potranno accedere a questa prestazione senza limitazioni di titolo di soggiorno, mentre invece continuano a subire la limitazione del titolo di soggiorno (salvo promuovere azione giudiziaria) con riferimento al bonus bebè di cui l’art. 1 c. 125 L. 190/14 e con riferimento alla indennità di maternità ex art. 74 dlgs 151/01 (salvo l’ormai prossimo giudizio della Corte Costituzionale): in pratica, stando al tenore attuale delle leggi, una donna straniera titolare del solo permesso unico lavoro riceverebbe oggi il “premio alla nascita” di 800 euro, ma non l’indennità di maternità di base una tantum, né il bonus bebé rivolto al sostegno del minore fino a tre anni. Quale possa essere la ragionevolezza di questa articolazione dei benefici resta un mistero.
Se infine si considera che, per le azioni di contrasto alla povertà come il SIA, sono stati invece introdotti limiti di reddito irragionevolmente bassi e limitazioni tali da escludere la gran parte degli stranieri una scelta di erogazione a pioggia come quella del “bonus mamma domani” appare ancor più inaccettabile.
2. Il bonus asili nido e il “voucher baby sitting”
Questa prestazione consiste in un “buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilita’” corrisposto con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, “per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonche’ per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche” (art. 1 comma 355 e segg.)
Il buono viene corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.
In questo caso l’attuazione della norma è rinviata a un DPCM da emanarsi entro 30 giorni. Detto decreto tuttavia conterrà soltanto “le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente comma” e dunque non sembra possa introdurre requisiti diversi da quelli previsti dalla legge che, anche in questo caso, non prevede distinzioni per nazionalità o per titolo di soggiorno.
Lo stesso vale per un ulteriore beneficio, già previsto dalla legge Fornero e ora prorogato per gli anni 2017, 2018: si tratta del rimborso (già determinato dal decreto attuativo in euro 600 mensili per un massimo di 6 mesi) delle spese per baby sitting per le madri lavoratrici che rinuncino a fruire del congedo parentale al termine del congedo di maternità obbligatorio.
Anche in questo caso nessuna limitazione è prevista (come già era nella legge Fornero) per le lavoratrici straniere, come peraltro è ovvio, posto che una differenza di trattamento tra lavoratori in base alla nazionalità sarebbe risultata in insanabile contrasto con l’art. 10 convenzione OIL 143/75.
a cura dell’avv. Alberto Guariso