Corte di Appello di Torino, sezione II civile, sentenza del 3 maggio 2016

In caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato nell’ambito di una procedura di riconoscimento della protezione internazionale, il parere della commissione territoriale è atto endoprocedimentale non impugnabile in via autonoma. Le condanne penali ordinariamente ostative all’ingresso e soggiorno in Italia (in forza del combinato disposto ex artt. 4, co. 3 e 5, co. 5, D.Lgs. 286/98) non hanno valenza automaticamente preclusiva al rilascio del rinnovo del titolo di soggiorno umanitario, dovendosi comunque accertare in concreto la pericolosità sociale del richiedente, attesa la natura eccezionale di tale permesso di soggiorno posto a salvaguardia dei diritti umani, anche in difetto dei requisiti previsti per l’ingresso e soggiorno degli stranieri. Nella specie, il Collegio ha ritenuto di condividere la valutazione di pericolosità sociale dell’appellante effettuata dal giudice di prime cure.

 

Protezione internazionale – cittadino afghano titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari – domanda di rinnovo – intervenuta condanna per violazione legge stupefacenti (fatto di lieve entità) – diniego di rinnovo a seguito di parere contrario della Commissione territoriale – ricorso – ordinanza del tribunale ex art. 702 bis c.p.c. di rigetto – appello – natura endoprocedimentale del parere della commissione territoriale non impugnabile in via autonoma – inapplicabilità dell’automatismo preclusivo al rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno per motivi umanitari in caso di sentenze penali di condanna ostative all’ingresso e al soggiorno – necessità di esame nel merito della situazione personale dell’appellante – conferma della valutazione di pericolosità sociale effettuata dal giudice di prime cure – rigetto dell’impugnazione

Corte d’appello di Torino, sez. II civile, sentenza 3.5.2016, XXX (avv. Di Rosa) c. Ministero dell’interno