Detrazioni per carichi familiari solo se si è cittadini UE: ASGI invia una lettera all’Agenzia delle Entrate

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Tra le varie previsioni discriminatorie introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207 del 30.12.24) vi è anche una modifica alla normativa riguardante le detrazioni fiscali per carichi di famiglia.

Si tratta delle detrazioni regolate dall’art. 12 del DPR n. 917/1986 e previste per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per i figli (anche adottivi, affiliati o affidati) di età compresa tra i 21 e i 30 anni (o di età maggiore se con disabilità) a carico. Secondo il nuovo comma 2-bis dell’articolo 12 – introdotto dall’art. 1 comma 11, lett. b) della Legge di Bilancio – dal 2025 queste detrazioni non spetteranno “ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero“.   

Si delinea così un vero e proprio sistema differenziato, per cui i cittadini italiani ed europei con familiari all’estero a carico potranno fruire delle detrazioni, mentre le persone con cittadinanza extra UE no.

Questo trattamento differenziale, tuttavia, è illegittimo e discriminatorio: la normativa europea, infatti, garantisce ai cittadini extra UE titolari di permesso di lungo periodo (art. 11 comma 1 lett. e) direttiva 109/2003/CE) e di permesso unico lavoro (art. 12 comma 1 lett. f) della direttiva 98/2011/UE) la parità di trattamento con i cittadini italiani nelle “agevolazioni fiscali” come le detrazioni per carichi di famiglia.

Queste disposizioni non contengono alcuna facoltà di deroga da parte degli Stati membri e condizionano la parità di trattamento soltanto al “domicilio fiscale nello Stato membro interessato” (quanto alla direttiva 2011/98) o al fatto che “il familiare per cui si chiede la prestazione risiede abitualmente nel territorio” (quanto alla direttiva 2003/109): in ordine a tale ultima condizione, la CGUE – nella sentenza 25.11.2020 C-302/19 riferita all’analogo caso degli Assegni al nucleo familiare – ha precisato che la stessa si riferisce ai soli casi di prestazioni da attribuirsi direttamente al familiare e non ai casi di prestazioni attribuite, come quella in esame, al lavoratore per effetto della presenza del familiare; sicché ove questi risieda abitualmente in Italia beneficia della parità di trattamento.

ASGI ha quindi inviato una lettera all’Agenzia delle Entrate, al Ministero dell’Economia e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiedendo di prendere immediatamente i provvedimenti necessari al fine di garantire il diritto dei titolari di permesso UE di lungo periodo e di permesso unico lavoro ad accedere alle detrazioni anche per i familiari a carico residenti all’estero, e di darne ampia informazione al pubblico.

Lettera ASGI all’Agenzia delle Entrate

Immagine in evidenza da Freepik

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