Deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 10 L.R. Toscana n. 2/2019, nella parte in cui, mediante il richiamo all’allegato B, lettera C-1) prevede, per la formazione della graduatoria per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica l’attribuzione di punteggi variabili da 1 a 4 in relazione alla mera residenza nell’ambito territoriale di riferimento del bando; tale attribuzione, prescindendo completamente dalla considerazione del bisogno, appare incoerente sia con la funzione del servizio e dunque in contrasto sia con l’art. 3 Cost. sia con gli obblighi di parità di trattamento nei confronti dei cittadini stranieri previsti dall’art. 24 direttiva 2004/38 per i cittadini dell’Unione, dall’art. 11 direttiva 2003/109 per gli stranieri lungosoggiornanti, dall’art. 12 direttiva 2011/98 per i titolari di permesso unico lavoro, determinando nei confronti di tutti costoro una irragionevole disuguaglianza.
Discriminazione per nazionalità – graduatorie per l’accesso alla edilizia residenziale pubblica – legge regionale – attribuzione di punteggio in base alla mera durata della residenza nell’ambito territoriale del bando – incoerenza con la funzione del servizio – possibile contrasto con l’art. 3 Cost. – possibile violazione dell’obbligo di parità di trattamento nei confronti dei cittadini stranieri – rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.


