Tribunale di Piacenza, ordinanza del 11 dicembre 2016

Il cittadino extra UE titolare  di “permesso unico lavoro” ha diritto– in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98 – di beneficiare del cd. assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, L. 335/95 e l’art. 80 comma 19 della L. (finanziaria) n.388/2000, che prevede il requisito del possesso del permesso di lungosoggiorno per l’accesso al beneficio stesso,   deve essere disapplicato poiché in contrasto con la direttiva

Assegno sociale– all’art. 3, comma 6, L. 335/95 – art. 80 comma 19 della L. (finanziaria) n. 388/2000 – titolarità di permesso di lungosoggiorno- cittadino extra UE titolare di “permesso unico lavoro”– parità di trattamento art. 12 direttiva 2011/98 – diritto al pagamento – sussiste

Tribunale di Piacenza, 11.12.2016, est. Ricci, XXX (avv.ti Guariso e Neri) c. INPS (avv.to Berlocco)