Corte Costituzionale, ordinanza del 4 maggio 2017

Sono manifestamente inammissibili  le questioni di costituzionalità dell’art. 74 Dlgs 151/01  nella parte in cui non riconosce il diritto all’assegno di maternità di base alle donne straniere titolari di permesso unico lavoro e a quelle titolari di permesso umanitario poiché  il giudice a quo non ha esaminato le norme nazionali e comunitarie; in particolare in relazione alla prima categoria poiché l’art. 12  della direttiva  UE 2011/98 già garantisce il diritto alla parità di trattamento; quanto alla seconda categoria poiché l’art. 34, comma 5, d.lgs 251/07 garantisce al titolare di permesso di soggiorno umanitario i medesimi diritti, anche in materia di assistenza sociale, riconosciuti al titolare di protezione sussidiaria e dunque anche il diritto al predetto assegno.

Art. 74 d.lgs 151/01 – assegno di maternità di base – titolari di permesso unico lavoro – art. 12 direttiva 2011/98 – diritto alla parità di trattamento – titolari di permesso umanitario – art. 34 comma 5 d.lgs 251/07 – assistenza sociale – uguali diritti dei titolari di protezione sussidiaria – giudice a quo – mancato esame delle norme nazionali e comunitarie – questioni di costituzionalità – manifestamente inammissibili

L’ordinanza