Tribunale di Brescia, ordinanza 26 giugno 2022
Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022
Corte d’Appello di Venezia, sentenza del 15 aprile 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 12 aprile 2022
Tribunale di Torino, sentenza 25 marzo 2022
Tribunale di Trieste, ordinanza 24 marzo 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 21 marzo 2022
Tribunale di Benevento, ordinanza 15 marzo 2022
Tribunale di Foggia, sentenza del 23 febbraio 2022
Tribunale di Milano, ordinanza 22 febbraio 2022
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 4 febbraio 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 31 gennaio 2022
Tribunale di Foggia, sentenza 28 gennaio 2022
Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 44366 del 1 dicembre 2021
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sentenza del 24 maggio 2016
Contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno – DM 6 ottobre 2011 – somma variabile tra gli 80 e i 200 € – sentenza CGUE del 2 settembre 2015 (C-309/14) – contrasto dell’art. 5, comma 2-ter TU immigrazione con la direttiva 109/2003 – contributo sproporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla direttiva – esigenza di non creare ostacoli al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito dalla direttiva – principio comunitario dell’ “effetto utile” -– estensione anche ai permessi di soggiorno più brevi – illegittimità del DM – annullamento
A seguito della sentenza CGUE del 2 settembre 2015 deve essere disapplicata la norma di cui all’art. 5, comma 2-ter TU Immigrazione che prevede il pagamento di una somma variabile tra gli 80 e i 200 € per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e deve essere conseguentemente annullato il DM 6 ottobre 2011 poiché il contributo ivi previsto è sproporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla direttiva 2003/109; il principio comunitario del cd. “effetto utile” ovvero l’esigenza di non creare ostacoli al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo rende incongrua tale somma anche per la richiesta di permessi di soggiorno più brevi.