Discriminatoria la delibera “anticampeggio” del Comune di Civitanova Marche

 Accogliendo il ricorso ex art. 28 dlgs 150/11 promosso da una famiglia Rom la Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato discriminatoria la delibera 433/2013 (cd “anticampeggio”) del Comune di Civitanova Marche con la quale veniva disposto un generale divieto di campeggio nel territorio comunale ed ha conseguentemente dichiarato illegittimo lo sgombero di una famiglia Rom. Secondo la Corte la misura adottata dal Comune sebbene sia “astrattamente diretta alla generalità dei cittadini ed idonea a produrre effetti erga omnes, stabilendo un generale divieto di campeggio nel territorio comunale” in concreto pregiudica “significativamente gli interessi di un particolare gruppo etnico determinando una situazione di svantaggio nei confronti di un’etnia, quella rom, che vede tendenzialmente il nomadismo tra le sue caratteristiche costitutive”.

La Corte ha pertanto ritenuto che il Comune di Civitanova Marche abbia posto in essere un comportamento indirettamente discriminatorio, peraltro inserito in un “complessivo atteggiamento ostruzionistico posto in essere da organi inseriti nella struttura comunale” non giustificato da alcuna esigenza concreta di decoro o sicurezza urbana.

Per consultare la sentenza: http://www.asgi.it/banca-dati/corte-dappello-di-ancona-ordinanza-del-4-agosto-2015/

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