Carta Blu – Al via la possibilità di ingresso senza nulla osta per i lavoratori altamente qualificati

Argomenti:Carta Blu
Tipologia del contenuto:Notizie

Con circolare congiunta del 5 maggio 2015 il Ministero dell’Interno ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito le indicazioni operative per la corretta applicazione dell’art.27 quater comma 8 del Testo Unico Immigrazione riguardante l’ingresso “senza nulla osta” di cittadini di paesi terzi che intendono  svolgere lavori altamente qualificati (cd. titolari di carta blu) .

Come noto la carta blu europea –  introdotta in Italia con il D.lgs. 28 giugno 2012 n.108  (in vigore dall’8 agosto 2012) che recepisce la direttiva 2009/50/CE  –  prevede l’ingresso di detti lavoratori al di fuori del sistema delle quote e pertanto senza limitazioni e in qualsiasi periodo dell’anno. Potrebbe pertanto rappresentare una delle poche forme di ingresso flessibile previste dal nostro ordinamento.
Ciononostante, la formulazione ambigua dell’art 27 quater ha reso complessa la procedura di ingresso determinandone uno scarso o quasi nullo utilizzo. Solo nel 2014 l’art. 5 comma 8 della legge del 21 febbraio 2014, n. 9  (piano “destinazione Italia”), ha disposto una modifica della norma con l’eliminazione dell’obbligo di “certificazione da parte del MIUR della corrispondenza tra titolo d’istruzione superiore e qualifica professionale”. Nonostante la modifica, la prassi degli Sportelli Unici (SUI) è rimasta molto diversificata, con le più svariate richieste di documentazione, in particolare per le professioni non regolamentate.
Il comma 8 dell’art. 27 quater prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di sostituire la richiesta di nulla osta con una mera comunicazione al SUI della proposta di contratto di soggiorno, a condizione che il datore di lavoro sottoscriva “con il Ministero dell’Interno…… un apposito protocollo di intesa “.

La circolare provvede ora a predisporre i modelli necessari alla procedura e specifica i contenuti del protocollo. Con la sua sottoscrizione il datore di lavoro garantisce:

  • l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria
  • che i lavoratori di cui si comunica l’ingresso siano in possesso di un titolo di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale
  • che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1,2,3 della classificazione delle professioni ISTAT – CP 2011 – e successive modificazioni
  • il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007 n.206
  • che il datore di lavoro stesso possiede la capacità economica necessaria per fare fronte a tutti gli oneri derivanti dall’assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità economica per corrispondere l’importo dello stipendio annuale loro: tale ultimo requisito può essere oggetto di autocertificazione.

Si tratta in sostanza dei medesimi requisiti previsti dall’art. 27 quater che, tuttavia, verranno ora inseriti preventivamente nel protocollo consentendo con ciò di “saltare” la richiesta di nulla osta: il che rappresenta sicuramente una rilevante semplificazione per i datori di lavoro, ferma restando, ovviamente, la possibilità di controlli successivi che, in caso di difformità rispetto alle condizioni attestate dal protocollo, determinerà l’annullamento del visto di ingresso del lavoratore, con obbligo per il datore di lavoro di farsi carico delle spese di rientro del lavoratore nel paese di origine.
Da rilevare che l’art. 27 quater prevede l’ingresso per i titolari di carta blu per lavorare alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche (comma 1) ma la circolare – pur senza particolari spiegazioni – sembra volersi riferire ai soli datori di lavoro persone giuridiche.
Infine, la circolare prevede che, al fine della sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro invii una apposita istanza al ministero dell’interno (segreteria.dcpia@interno.it ), sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, corredata dalla visura camerale e/o dall’atto costitutivo dell’ente stesso.

 

Foto: Giampaolo Squarcina, Flickr, CC

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