Respingimenti nei porti a adriatici, l’Italia non si è ancora adeguata a quanto stabilito dalla CEDU nella sentenza Sharifi

Nell’ambito della procedura di supervisione della sentenza della Corte EDU Sharifi e a. c. Italia e Grecia e a partire dal lavoro di osservazione e di approfondimento scientifico, ASGI, Ambasciata dei diritti di Ancona, l’Associazione Gruppo Lavoro Rifugiati, SOS Diritti Venezia e No Name Kitchen hanno inviato una comunicazione al fine di sottoporre all’attenzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa i profili di sostanziale continuità delle procedure in atti presso i porti adriatici rispetto alle prassi lesive dei diritti sanzionate dalla Corte il 21 ottobre 2014. A seguito di tale segnalazione, Il Comitato ha quindi deciso di proseguire la procedura di supervisione dell’attuazione della sentenza, nonostante la richiesta di chiusura da parte del governo italiano.

I valichi di frontiera dei porti adriatici italiani rappresentano dei luoghi di difficile monitoraggio e intervento da parte della società civile sia a causa delle politiche di respingimento, contenimento e selezione degli arrivi, sia come conseguenza  dell’attuazione di prassi illegittime che si svolgono in una condizione di sostanziale discrezionalità ed invisibilità (dal momento che viene sistematicamente impedito a realtà indipendenti della società civile l’accesso ai valichi di frontiera interessate a monitorare quanto accade). Rispetto a circa 10 anni fa i flussi migratori dai porti greci a quelli italiani sono allo stato attuale ridotti,tuttavia, il numero degli arrivi e dei respingimenti mantiene una certa rilevanza (soprattutto per quanto concerne i porti di Bari e Brindisi).

Nel caso Sharifi e a. c. Italia e Grecia, la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la riammissione non registrata e indiscriminata verso la Grecia, sulla base dell’accordo bilaterale di riammissione concluso nel 1999, di 35 cittadini stranieri che, giunti in Italia presso i porti di Bari, Ancona e Venezia sono stati immediatamente rinviati in Grecia. Con tale sentenza la Corte europea dei diritti dell’uomo, ha condannato l’Italia per la violazione del divieto di espulsioni collettive (art. 4 protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti umani), il divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 della Convenzione), e il diritto a un ricorso effettivo contro l’espulsione collettiva e l’esposizione a trattamenti inumani e degradanti (art. 13 in combinato disposto con l’art. 3 della Convenzione e con l’art. 4 protocollo 4)[1].

In seguito alla sentenza si è aperta la procedura di supervisione dell’attuazione della stessa di fronte al Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa, volta a monitorare l’adozione delle misure necessarie a porre fine alle prassi illegittime condannate dalla CEDU. Nel giugno del 2019 il Governo italiano aveva nuovamente chiesto al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa – organo responsabile della supervisione dell’attuazione delle decisioni della Corte negli Stati membri – la chiusura della procedura di supervisione in corso, sostenendo che tutte le misure volte ad evitare il ripetersi delle violazioni che avevano condotto alla condanna dell’Italia fossero state adottate[2].

L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), l’Ambasciata dei Diritti delle Marche, l’Associazione SOS Diritti, No Name Kitchen e l’Associazione Gruppo Lavoro Rifugiati hanno deciso di intervenire per la seconda volta in tale procedimento[3], sottoponendo al Comitato una comunicazione in cui vengono dettagliate le criticità e le violazioni che ancora permangono[4].

A partire dalle attività di monitoraggio svolte, il documento mette in evidenza come proseguano le riammissioni e i respingimenti informali dall’Italia alla Grecia di persone rintracciate sulle navi o nell’immediatezza dello sbarco, in assenza di alcun provvedimento scritto e motivato rilasciato da parte dalle autorità presenti ai valichi, senza alcuna valutazione della situazione individuale anche con riferimento a situazioni di vulnerabilità quali ad esempio i minori non accompagnati, senza alcun accesso immediato e sistematico ad informazioni adeguate in merito ai propri diritti e alla richiesta di protezione internazionale, compresi diversi casi di persone che hanno espresso la volontà di chiedere protezione senza che tale richiesta venisse presa in carico dalle autorità preposte.

Inoltre, si riferiscono le criticità che caratterizzano i servizi di accoglienza ai valichi di frontiera previsti dalla normativa interna al fine di informare e assistere i cittadini stranieri che fanno ingresso in Italia per motivi diversi dal turismo. Rispetto all’effettività e l’efficacia del servizio dei servizi di accoglienza, si confermano le criticità relative alla effettiva presenza o reperibilità negli orari di arrivo dei traghetti, alla  collocazione degli stessi, che in alcuni casi non dispongono nemmeno di un ufficio fisico o comunque posto al di fuori della zona di sbarco, alla loro riconoscibilità e all’autonoma accessibilità da parte del cittadino straniero. Soprattutto, i servizi predisposti dagli enti di tutela vengono attivati esclusivamente su segnalazione delle autorità di frontiera – che appaiono svolgere una funzione di filtro in merito all’esercizio del diritto di asilo e di qualsiasi altro diritto – risultando      svuotati di gran parte della loro funzione finalizzata a svolgere un effettivo ruolo di tutela. Non vi sarebbe pertanto garanzia che l’ente di tutela possa avere accesso ai luoghi dove si espletano le procedure di identificazione e viene disposto il respingimento, non potendo tantomeno monitorare cosa accade nella generalità dei casi.

Alla luce dell’allarmante quadro tracciato, il Comitato ha quindi deciso di proseguire nella procedura di supervisione[5]. Invita quindi le autorità a riferire informazioni aggiornate e complete sui servizi di accoglienza nei porti adriatici, dando garanzie in merito all’effettiva fornitura di informazioni ai cittadini stranieri in arrivo in merito ai loro diritti e alle procedure di asilo, anche attraverso un immediato accesso ai servizi di accoglienza subito dopo l’arrivo, chiarendo come ciò possa essere garantito laddove i servizi di accoglienza sono collocati fuori dalle zone di transito dei porti. Il governo dovrà presentare un action plan o un action report entro il 15 giugno.

Si tratta di un risultato significativo, nel merito, ma anche con riferimento all’utilizzo delle comunicazioni da parte della società civile quale strumento di intervento nell’ambito della procedura di supervisione[6], che conferma l’importanza del monitoraggio svolto, a livello locale e non, e il lavoro di rete delle varie realtà al fine di amplificare l’impatto sulle prassi di gestione degli arrivi e sui meccanismi di identificazione e incanalamento verso le procedure di asilo o di rimpatrio.

Questo tipo di intervento appare urgente anche alla luce delle evoluzioni del contesto europeo e della possibilità di una significativa intensificazione della rotta adriatica al fine di sviluppare opportune attività di tutela dei diritti, nuove forme di intervento in frontiera, nuovi strumenti di osservazione sistematica e contrasto di prassi illegittime di gestione del confine, essendo in gioco una ulteriore potenziale contrazione dei diritti dei richiedenti asilo e dei cittadini stranieri.

La versione in inglese del comunicato al seguente link: https://sciabacaoruka.asgi.it/en/refoulement-at-the-adriatic-ports-press-release/  


[1] V. https://www.meltingpot.org/No-ai-respingimenti-dall-Italia-alla-Grecia-storica.html#.XmkhZqhKjIU.

[2] Si veda https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22EXECIdentifier%22:[%22DH-DD(2019)732F%22]}.

[3] Con riferimento alla prima comunicazione inviata al Comitato dei Ministri si veda: “Ombre sui porti adriatici”.

[4] Il documento è reperibile al seguente link: https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22EXECIdentifier%22:[%22DH-DD(2020)88E%22]}.

[5] Si veda: https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22sharifi%22],%22EXECDocumentTypeCollection%22:[%22CEC%22],%22EXECIdentifier%22:[%22004-15559%22]}.

[6] Per approfondimenti in merito alle modalità di utilizzo di tale strumento di advocacy da parte di attori della società civile, si veda: https://static1.squarespace.com/static/55815c4fe4b077ee5306577f/t/5de8e18c6e112620906bbfc6/1575543185399/2019-12+Quick+guide+to+rule+nine+submissions.pdf.