Con il decreto del Ministero per gli Affari Regionali e le autonomie del 23 giugno 2016 (GU n. 192 del 18-8-2016) è stata prevista la concessione di un “contributo una tantum per il sostegno ai bambini nati nel corso dell’anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito“.
L’importo della prestazione è di soli euro 275 e ne hanno diritto i beneficiari della Carta Acquisti di cui all’ art. 81, comma 32, del decreto legge n. 112 del 2008 conv. in L. 133/08 (cioè la carta acquisti ordinaria); il beneficio viene fruito con le stesse modalità previste per l’utilizzo della carta, dunque andrà a incrementare il credito inserito nella stessa.
Ancora una volta siamo davanti a misure estemporanee e una tantum (ricordiamo che pressochè contestualmente è stato varato il sostegno all’inclusione attiva – SIA – che prevede un’altra analoga misura) ed anche irrazionali, se si considera che la carta acquisti è già una prestazione riservata ai nuclei con un bimbo di età inferiore ai tre anni, sicchè – a parità di esigenze del neonato – il titolare di carta acquisto avrebbe diritto complessivamente a euro 1440 sui tre anni (80 ogni due mesi per tre anni) aumentati a 1715 solo se il bimbo è nato nel 2014.
L’utilità di interventi come questo per un effettivo contrasto alla povertà e un valido sostegno alla genitorialità è quanto mai discutibile.
Sul piano degli aventi diritto poi, questo nuovo “bonus bebe” risente ovviamente delle stesse illegittime limitazioni che gravano sulla carta acquisti. Quest’ultima spetta:
– ai titolari di permesso di lungo periodo (introdotto dall’art. 1 c.216 L. 147/13 e DM Min. Economia e Finanze 3.2.14)
– ai familiari non comunitari di cittadini comunitari (introdotto come sopra)
– ai titolari di protezione internazionale (indicato sul sito INPS)
Restano quindi esclusi anche da questa nuova prestazione i titolari di permesso unico lavoro. Tale esclusione è particolarmente ingiustificata se si considera che il diritto alla parità di trattamento per i titolari di permesso unico lavoro (garantito dall’art. 12 direttiva 2011/98) riguarda i settori di sicurezza sociale di cui al Regolamento 883/04 tra i quali rientra qualsiasi “prestazione familiare“, per tale dovendosi intendere “tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari..” (così l’art. 1 lettera z del Regolamento 883).
Ora, se già poteva affermarsi che la stessa carta acquisti ordinaria rientra tra le prestazioni familiari (perché, pur essendo formalmente una prestazione di contrasto alla povertà, è comunque destinata a sostenere il reddito nei primi tre anni di vita del bambino) a maggior ragione tale conclusione vale la prestazione in esame, che essendo appunto un assegno una tantum riservato alle famiglie che abbiano un bimbo nato nel 2014 deve certamente essere collocata nell’ambito delle prestazioni “destinate a compensare i carichi familiari”.
Anche su questo punto, in assenza di un ripensamento da parte dell’INPS, non potrà quindi che avviarsi il contenzioso già proposto con riferimento al più consistente assegno di natalità, di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.