Il Tar Palermo accoglie il ricorso per ottemperanza di ASGI

Con sentenza n. 1577 del 13 maggio 2022, il Tar Sicilia, Palermo ha accolto il ricorso dell’ASGI per l’ottemperanza della sentenza n. 2169/2020 con cui era stato annullato il diniego della Prefettura, sulla base del parere del Ministero dell’Interno, all’accesso al Centro per il rimpatrio “Pian del Lago” di Caltanissetta (CPR), da parte di una delegazione dell’Associazione.
A valle di quella sentenza, ASGI aveva proposto nuovamente l’istanza di accesso, che la Prefettura avrebbe dovuto esitare conducendo un’istruttoria completa ai fini dell’autorizzazione, ma tenendo ben presente i limiti posti dal Tar nella citata pronuncia n. 2169/2020.
Tuttavia, la Prefettura si è rifiutata di avviare il procedimento, sostenendo di voler attendere l’esito dell’appello proposto innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGA).
Nonostante l’ASGI abbia replicato in via amministrativa che, in assenza di una sospensione, la sentenza del Tar è provvisoriamente esecutiva, l’unica alternativa è stata quella di proporre ricorso per ottemperanza.
Il Tar Palermo ha accolto il ricorso, precisando i limiti della sentenza n. 2169/2020 (rientra comunque nella discrezionalità della Prefettura motivare un eventuale ulteriore diniego), ma anche i limiti della pubblica amministrazione che, entro metà giugno, dovrà determinarsi (pena la sostituzione tramite un commissario nominato dal Collegio con la pronuncia in commento), tenendo conto: “degli elementi evidenziati dal Giudice della cognizione, vale a dire degli scopi statutari e dell’iscrizione dell’A.S.G.I. nella prima sezione del Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito in base all’art. 42 del d. lgs. 286/98 (n. iscr. A/391/2005/TO del 16.9.05), e nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni”.
Il percorso per affermare l’accessibilità ai luoghi di trattenimento da parte della società civile è ancora lungo, ma un ulteriore ostacolo è stato superato: la pubblica amministrazione non può disattendere una legittima istanza di accesso e, nel vagliarla, esercita la propria discrezionalità, che, tuttavia, come precisa il giudice, non significa arbitrarietà.