In data 08 marzo 2019, il Tribunale civile di Roma ha rigettato la richiesta di convalida del trattenimento di una richiedente asilo disposto dal Questore di Milano ai sensi dell’art. 6, co. 2 lett. d) del D.Lgs. n. 142/2015.
Asgi, nell’ambito delle azioni di contrasto alle pratiche lesive della libertà condotte dal Progetto In Limine, ha supportato la richiedente al fine di far valere il suo diritto alla libertà personale e le sue esigenze di protezione. La richiedente aveva presentato richiesta di protezione internazionale successivamente alla notifica di un decreto di espulsione: aveva infatti ricevuto un ordine di allontanamento da parte del Questore di Milano nel dicembre del 2018 al quale non aveva ottemperato.
La Questura richiedeva la convalida del provvedimento di trattenimento in applicazione dell’art. 6 c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 142/2015, ritenendo la sussistenza di un rischio di fuga derivante dal mancato rispetto di un precedente ordine di allontanamento.
Il giudice ha valutato la situazione sotto il profilo dell’art. 6 c. 3 D.Lgs. 142/2015, che prevede che il richiedente protezione che si trova in un centro di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) rimanga nel centro qualora vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di impedire o ritardare l’esecuzione dell’espulsione. Nell’effettuare tale valutazione il giudice ha tenuto in considerazione la situazione del paese di origine della richiedente, la vicenda personale di persecuzione e i legami familiari della richiedente in Italia, nonché la disponibilità di un alloggio dove garantire la reperibilità. La signora aveva infatti lasciato il Salvador circa 3 anni fa, dopo aver subito persecuzioni e gravi minacce da parte di una banda armata. Inoltre in Italia si trova la figlia minore.
Alla luce di tali circostanze il giudice non ha ravvisato elementi oggettivi da cui desumere la natura strumentale della richiesta di protezione, quantomeno sotto il profilo della protezione sussidiaria. Nell’ordinanza viene sottolineato come non sia infatti possibile mettere in discussione la cittadinanza salvadoregna della persona in oggetto, essendo la stessa munita di passaporto, e viene rilevato l’elevato tasso di violenza che caratterizza il paese di provenienza causato da una aspra guerra tra bande. Valutando contestualmente la presenza in Italia di una figlia minorenne con la conseguente necessità di tutelare tale rapporto e l’esistenza di una sistemazione abitativa stabile, il giudice non convalida il trattenimento escludendo la legittimità di tale misura nel caso di specie.
Tale decisione appare di capitale importanza nel momento in cui ribadisce la necessità di tenere conto della situazione effettiva del richiedente protezione internazionale, arginando la tendenza all’applicazione meccanicistica dei presupposti di tale forma di trattenimento. Alla luce di questa diffusa impostazione, infatti, le domande di protezione presentate in fase di esecuzione di allontanamento vengono facilmente considerate “strumentali”. La presente sentenza riafferma, in maniera estremamente chiara, che è necessario valutare i diversi fattori che definiscono la situazione individuale del cittadino straniero.
La possibilità di ricorrere a misure detentive va commisurata al dovere di garantire protezione e deve essere conforme ai principi di proporzionalità e necessità. Gli effetti non sono infatti ipotetici, nel momento in cui vanno ad influenzare il godimento dei diritti.
