Diverse associazioni milanesi hanno scritto una lettera aperta alle autorità competenti per chiedere l’immediata e corretta attuazione dell’ordinanza del 15 marzo scorso, con cui il Tribunale di Milano ha ordinato di consentire l’uso del proprio telefono cellulare a un cittadino trattenuto presso il CPR. La risposta della Prefettura di Milano, che qui si pubblica unitamente alla lettera inviata dalle associazioni, desta perplessità non solo alla luce dei principi sanciti dal Tribunale ma anche alla luce del recente rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale sulle visite effettuate nei Centri di permanenza per i rimpatri nel periodo 2019-2020, il quale contiene raccomandazioni in senso contrario alla prassi attualmente in vigore all’interno del CPR di Milano e di altri CPR.
La prassi comune a molti CPR di inibire la detenzione e l’utilizzo del proprio telefono svuota di contenuto la libertà di corrispondenza con l’esterno, che deve invece essere garantita alle persone trattenute in virtù di norme internazionali e costituzionali. Con riferimento agli stranieri trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio, la necessità di garantire la libertà di corrispondenza è oggetto di esplicito riconoscimento da parte del D.Lgs. 286/1998 (TUI), e in particolare dell’articolo 14 comma 2 richiamato dall’articolo 21 del relativo Regolamento di attuazione (Dpr 31 agosto 1999 n. 394).
È inoltre evidente come le limitazioni alla libertà di comunicazione implichino ulteriori gravi ostacoli all’effettivo esercizio dei diritti e delle garanzie a tutela delle persone private della libertà personale: si pensi al diritto alla difesa e all’assistenza legale, a ricevere un’adeguata informazione, al diritto ad un rimedio effettivo e al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.
Riconoscendo l’illegittimità della prassi in uso presso il CPR di via Corelli, con l’ordinanza del 15 marzo 2021, il Tribunale ha ordinato alla Prefettura, alla Questura di Milano e all’ente gestore di consentire al ricorrente la detenzione e l’utilizzo del proprio telefono cellulare secondo le modalità indicate dall’articolo 7 del Regolamento Unico CIE (Regolamento Ministeriale 20 ottobre 2014) per le visite all’interno del centro, ovvero in base a turni quotidiani, in locali sottoposti a sorveglianza ma nel rispetto della riservatezza della persona e per un tempo sufficiente, che l’ordinanza indica in almeno due ore.
In attuazione di detta ordinanza, la Prefettura ha modificato l’articolo 12 del Regolamento interno al CPR adottando altresì l’allegato 1 al Regolamento, in base al quale viene consentito ai cittadini stranieri trattenuti di accedere al proprio telefono cellulare unicamente nel turno pomeridiano, che si svolge dalle ore 15,00 alle ore 19,00, previo oscuramento della telecamera e per il tempo “strettamente necessario” ad effettuare le telefonate.
Ritenendo che detto Protocollo non dia un’attuazione piena ed effettiva dei principi sanciti dal Tribunale di Milano, in data 16 aprile 2021, 19 enti e associazioni del territorio hanno indirizzato alle pubbliche amministrazioni competenti, all’ente gestore e inviato per conoscenza al Garante nazionale e al Garante comunale, una lettera aperta con cui hanno chiesto che le autorità competenti garantiscano quotidianamente ad ogni cittadino straniero trattenuto un tempo effettivo e sufficiente per accedere al proprio telefono cellulare, consentendo allo stesso anche la possibilità di effettuare videochiamate ricorrendo all’uso della telecamera, qualora installata sul proprio smartphone, e mettendo altresì a disposizioni una linea internet wi-fi a cui i trattenuti possano accedere con il proprio telefono cellulare.
Con risposta in data 19.4.2021, la Prefettura di Milano ha ritenuto di non accogliere le richieste formulate dalle scriventi associazioni e di avere dato piena e corretta attuazione all’ordine impartito dal Tribunale di Milano. Secondo l’interpretazione che la Prefettura fa dell’ordinanza, l’oscuramento della telecamera si renderebbe necessario al fine di garantire la riservatezza dei cittadini stranieri trattenuti. Quanto alla fruizione di internet da parte degli stessi, secondo la Prefettura sarebbe, per ragioni che la PA non ritiene di spiegare, incompatibile con il trattenimento amministrativo. Infine, riguardo al tempo di accesso al proprio telefono, la Prefettura ritiene che la fascia temporale di quattro ore prevista dal regolamento nel turno pomeridiano sia sufficiente al fine di garantire l’esercizio effettivo della libertà di comunicazione.
Le argomentazioni della Prefettura appaiono non conformi a quanto disposto dal Tribunale in attuazione di disposizioni di rango costituzionale e sovranazionale poste a tutela di diritti fondamentali dell’individuo. Ancora più flagrante, anche per la data in cui è stata scritta (ovvero quattro giorni dopo la pubblicazione del rapporto sulle visite ai CPR), è la non conformità delle tesi fatte proprie dalla Prefettura e della prassi attuata all’interno del CPR di Milano (e di molti altri CPR) con le raccomandazioni del Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale.
Secondo il Garante, nonostante la formulazione in termini di libertà da parte del legislatore richieda “massima apertura e la rimozione di ogni ostacolo che inibisca la possibilità sia di effettuare che di ricevere chiamate”, all’interno dei CPR nel territorio nazionale le prassi appaiono disomogenee e spesso illegittime, andando dalla totale requisizione dei cellulari di proprietà alla previsione di consistenti limiti alla loro fruizione.
Il Garante sottolinea in particolare l’importanza per i trattenuti, anche e soprattutto al fine di garantire efficacemente il diritto di difesa e la comunicazione con il proprio legale, non solo di effettuare chiamate in uscita ma anche di ricevere chiamate in entrata. Parimenti rilevante è la facoltà di ricorrere alla messaggistica istantanea. Inoltre, è fondamentale che l’esercizio della libertà di comunicazione non venga subordinato alla disponibilità di risorse economiche da parte dell’interessato, anche e soprattutto alla luce degli elevati costi per effettuare chiamate internazionali. In tale contesto, il Garante osserva che andrebbe aumentata la capacità di relazione “attualizzando l’espressione «libertà di corrispondenza, anche telefonica», mediante la previsione in tutti i Cpr di forme di accesso alla rete Internet per l’utilizzo di programmi di posta elettronica e sistemi di videochiamata (facoltà, peraltro, possibile negli Istituti penitenziari)”. Quanto alla possibilità di effettuare videochiamate, che, secondo quanto si legge nel rapporto, è garantita all’interno di diversi CPR, questa risulta essenziale anche nell’ottica di compensare la sostanziale sospensione delle possibili visite da parte dei familiari. L’accesso a internet e alle videochiamate rappresenta una “reale opportunità̀ di miglioramento della vita detentiva, concretamente e rapidamente realizzabile nella generalità̀ delle strutture”. Quella che le associazioni firmatarie della lettera aperta hanno chiesto alla Prefettura rappresenta quindi una misura che sarebbe facilmente attuabile da parte delle Prefetture e degli enti gestori, con costi anche contenuti, ma che comporterebbe un consistente miglioramento a tutela dei trattenuti.
Anche alla luce delle raccomandazioni fatte proprie dal Garante, è evidente che il Regolamento interno al CPR di Milano via Corelli, anche come modificato in seguito all’adozione dell’ordinanza del 15 marzo, non è idoneo a garantire l’effettivo e pieno esercizio della libertà di comunicazione delle persone straniere soggette a trattenimento amministrativo, e al contrario continua a imporre restrizioni che appaiono del tutto illegittime e che non trovano giustificazione in alcuna apprezzabile ragione di sicurezza o di tutela della riservatezza.
Si rileva sul punto che le richieste rivolte alla Prefettura di Milano e all’ente gestore avevano ad oggetto l’attuazione dell’ordine del Tribunale di Milano, finalizzato a garantire la possibilità di utilizzare il proprio telefono cellulare in appositi locali, per un tempo effettivo, sotto sorveglianza ma senza limitazioni di sorta con riferimento alla possibilità di accedere a internet o di effettuare videochiamate in tali locali. Quanto al diritto alla riservatezza dei trattenuti, nel nome della cui tutela la Prefettura asserisce di non poter consentire l’utilizzo alla telecamera, la stessa è già adeguatamente garantita dalla predisposizione, in attuazione a quanto disposto dal Tribunale, di locali adibiti alle comunicazioni telefoniche. La decisione della Prefettura di Milano di non adottare le misure richieste appare pertanto in violazione dell’ordinanza.
La prassi in essere all’interno del CPR di Milano è però illegittima anche nella misura in cui prevede il sequestro del proprio telefono cellulare all’ingresso nel centro. Come evidenziato dal Garante, nessuna disposizione dei regolamenti interni al CPR né il Regolamento CIE 2014 includono il telefono cellulare tra gli oggetti di cui deve disporsi il sequestro al momento dell’ingresso nel centro. Ne consegue che, secondo il Garante, è lo stesso divieto di mantenere la disponibilità̀ dei telefoni mobili di proprietà̀ a costituire “una limitazione non conforme allo spirito della norma e sproporzionata rispetto alle esigenze di sicurezza, nonché́ lesiva dei diritti all’unità familiare e alla difesa, oltre che regressiva rispetto agli standard di qualità̀ della vita detentiva, che deve essere garantita alle persone migranti trattenute”.
Si ritiene quindi che, per essere conforme al disposto normativo e idoneo a garantire il pieno esercizio della libertà di comunicazione da parte dei trattenuti, il Regolamento interno del CPR dovrebbe prevedere la possibilità per i cittadini stranieri di detenere e utilizzare senza limitazioni il proprio telefono cellulare, garantendo altresì l’accesso a una linea internet che consenta, anche nell’indisponibilità di credito telefonico, di ricorrere alla messaggistica istantanea, ai servizi di videochiamata e alla corrispondenza email. Qualora il cittadino trattenuto non abbia la disponibilità di un telefono cellulare, il CPR dovrebbe mettere a disposizione apparecchi telefonici che consentano altresì di effettuare videochiamate e di accedere alla messaggistica istantanea e alla corrispondenza e-mail e dovrebbero inoltre assicurare ai cittadini trattenuti di ricevere chiamate in entrata. Sul punto si rileva quanto emerge dal rapporto del Garante con riferimento alla prassi in essere in alcuni CPR (in particolare quello di Gradisca) di fornire telefoni cellulari ad uso esclusivo agli stranieri che non ne possiedano uno.
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