Le modalità di attuazione delle misure disposte nei confronti dei cittadini stranieri in ingresso sul territorio italiano nell’ambito dell’emergenza sanitaria

In data 14 luglio 2020 il Presidente della Regione Siciliana ha emesso l’ordinanza urgente n. 28 recante misure per la gestione dell’emergenza sanitaria con riferimento all’accesso al territorio italiano e all’implementazione di misure di sorveglianza sanitaria nei confronti di cittadini stranieri in ingresso tramite mezzi propri ovvero a seguito di soccorsi.

Si prevede che i migranti che raggiungono le coste siciliane siano “posti in regime di quarantena per un tempo non inferiore a giorni quattordici a bordo della nave di arrivo ove ciò sia consentito in sicurezza (…)” (art. 1, c. 2, dell’Ordinanza) e ai sensi dell’art. 3, rubricato “istituzione delle aree speciali di controllo-ASC”, si prevede l’istituzione delle suddette aree nelle zone portuali di sbarco e nelle aree “identificate nei confini dalle Prefetture competenti per territorio – limitrofe a tutti gli Hotspot di stanza nel territorio della Regione Siciliana e nei centri di accoglienza migranti” da cui è vietato l’accesso e l’uscita di ogni persona con eccezione del personale autorizzato.

Di seguito le risposte pervenute a seguito di accesso civico generalizzato finalizzato ad ottenere informazioni in merito alle modalità di attuazione della quarantena a bordo delle navi di arrivo alla definizione e alla finalità delle “aree speciali di controllo-ASC” nelle zone portuali di sbarco e nelle aree limitrofe agli hotspot presenti nel territorio siciliano.

Si precisano le modalità di intervento degli USMAF in occasione delle operazioni di sbarco prima dell’affidamento alle forze dell’ordine e all’ASP per la sorveglianza sanitaria, le modalità di gestione delle navi quarantena in merito alle misure di prevenzione e l’accesso delle persone soggette alla quarantena alle navi, le procedure di imbarco e sbarco.