Nei giorni scorsi ASGI ha verificato che l’accertamento socio-sanitario dell’età di una persona trattenuta nel Centro per il Rimpatrio di Ponte Galeria di Roma, che si è dichiarata minorenne, è stato eseguito al di fuori della procedura stabilita dalla legge, senza il coinvolgimento della Procura della Repubblica che, a partire dal 6 maggio 2017, è l’unica titolare della procedura per tali verifiche .
L’8 gennaio 2020 è stata perciò inviata una lettera alla Questura, alla Procura della Repubblica e al Tribunale di Roma, oltre che al Garante Nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale, al Garante Nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza e ai garanti regionali per segnalare il caso, chiedendo di vigilare sul rispetto delle garanzie riconosciute dall’ordinamento in favore dei minori stranieri non accompagnati, esposti al concreto rischio di una generalizzata indebita compressione dei diritti loro spettanti.
Esprimiamo preoccupazione per l’attuazione di tale prassi di identificazione, che appare lesiva del diritto del minore e in contrasto con la normativa italiana che prevede una serie di specifiche e inderogabili tutele e la cui corretta applicazione costituisce un presupposto essenziale affinché siano loro applicate le misure di protezione e assistenza previste.
Il fatto
un cittadino straniero, dopo oltre 20 giorni di illegittimo trattenimento, è stato soggetto ad accertamenti socio sanitari finalizzati alla determinazione dell’età dichiarata dal minore straniero non accompagnato, tuttavia disposti dall’autorità di pubblica sicurezza senza alcun coinvolgimento dell’autorità giudiziaria competente violando così tutti i diritti fondamentali garantiti dalla legge.
ASGI nella lettera ha ricordato che cosa prevede la legge in vigore.
– Per l’identificazione dei minori stranieri non accompagnati le autorità devono seguire quanto previsto dalla L. 47/2017 e dal Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta;
– La normativa prevede il necessario coinvolgimento della Procura presso il Tribunale per i Minorenni che, in via esclusiva, potrà eventualmente disporre esami socio sanitari per l’accertamento se, a seguito delle dichiarazioni del minore e dei documenti presentati, rimangano fondati dubbi in merito all’età dichiarata dal minore;
– All’esito di tali accertamenti, che devono essere basati su un approccio multidisciplinare, effettuati da professionisti adeguatamente formati e in un ambiente idoneo, l’età deve essere stabilita con un provvedimento dello stesso Tribunale che attribuisce l’età e che deve essere notificato anche alla persona interessata.
– L’autorità di pubblica sicurezza non può agire in maniera discrezionale ma, come precisa il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 234/16, ricorda l’ASGI nella lettera, “laddove permangano ragionevoli dubbi circa l’età del presunto minore non accompagnato vittima di tratta, la Forza di Polizia richiede al Giudice competente per la tutela l’autorizzazione all’avvio della procedura multidisciplinare per l’accertamento dell’età, specificando che in caso di autorizzazione spetti al Giudice di individuare la struttura sanitaria pubblica dotata di equipe multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura di accertamento”.
-In ogni caso, nelle more delle procedure di identificazione ed accertamento dell’età, il trattenimento deve essere immediatamente interrotto e i presunti minori devono essere accolti in “apposite strutture di prima accoglienza” a loro destinate .
– Se l’età della persona migrante è contestata o incerta, la minore età sarà presunta fino alla conclusione delle procedure appropriate di accertamento dell’età. Se, una volta completate le procedure, le autorità nutrono ancora dei dubbi in ordine al compimento della maggiore età da parte della persona migrante, quest’ultima sarà considerata minore.
Tale prassi è stata rilevata anche in altre circostanze.
In un recente caso un’altra persona migrante è stata soggetta alla medesima procedura e finalmente rilasciata a seguito di 27 giorni di privazione della libertà personale, senza alcun accesso ai diritti e alle garanzie previste dalla normativa in vigore a tutela della minore età.
In questo ulteriore caso, perciò, si è ritenuto necessario inviare alle autorità competenti una lettera che pubblichiamo al fine di sollecitare un intervento urgente delle autorità giudiziarie competenti che possa condurre all’interruzione di tale prassi illegittima.
Foto di Lucia Gennari tratta dal rapporto di Migreurop Rinchiusi ed esclusi: La detenzione informale e illegittima in Spagna, Grecia, Italia e Germania