I dati ottenuti da ASGI dalle Prefetture competenti
La legge 132 del 2018, modificando l’articolo 6 del D.Lgs. 142/2015, introduce la possibilità di trattenere i richiedenti asilo all’interno degli hotspot per un periodo massimo di 30 giorni al fine di determinarne o verificarne identità e cittadinanza.
Tale norma è stata ampiamente criticata da ASGI all’indomani dell’entrata in vigore del cd. Decreto sicurezza, per via dei rilevanti profili di illegittimità costituzionale che presenta – in primo luogo rispetto all’art. 13 Cost. – e di incompatibilità con la Direttiva procedure (2013/32/UE)[1].
Nel corso dei mesi, grazie al lavoro di monitoraggio costante, ci si è tuttavia resi conto che tale disposizione rimane inattuata. Non che i richiedenti protezione non siano sistematicamente trattenuti all’interno dei centri hotspot, tuttavia le forme detentive osservate vengono attuate in maniera arbitraria, al di fuori, quindi, di ogni previsione normativa: come più volte ribadito, i cittadini stranieri che transitano per i centri hotspot vengono trattenuti in maniera generalizzata per alcuni giorni nel corso delle procedure di identificazione, prima che venga definita la loro posizione di richiedenti asilo o meno. In seguito, in diverse circostanze si è osservato un prolungamento del trattenimento dovuto a questioni spesso contingenti (si veda la singolare situazione dell’hotspot di Lampedusa[2]).
La detenzione dei richiedenti asilo non avviene dunque attraverso l’attuazione della – pur criticabilissima – previsione contenuta nella l. 132/2018. L’attuazione della norma infatti prevedrebbe infatti il rispetto delle garanzie fondamentali necessarie a ogni forma di privazione della libertà personale: l’emissione di un ordine di trattenimento da parte dell’autorità competente, la convalida da parte dell’autorità giudiziaria e la
possibilità per la persona trattenuta di accedere a mezzi di ricorso avverso la misura detentiva.
Al fine di ottenere maggiori informazioni in relazione allo stato di attuazione della previsione introdotta all’art. 6 del D.Lgs. 142/2015, ASGI, nell’ambito del progetto In Limine, ha inviato una serie di accessi agli atti al Ministero dell’Interno e alle Prefetture dei luoghi in cui insistono i centri hotspot che, secondo quanto previsto dalla Circolare ministeriale del 27 dicembre 2018[3], sono competenti a individuare i locali nei quali eseguire il trattenimento dei richiedenti protezione.
Dalle risposte ottenute sembrerebbe non solo che il trattenimento dei richiedenti asilo secondo quanto previsto dalla L. 132/2018 non sia mai stato attuato, ma che alcuna Prefettura abbia, ad oggi, individuato i locali ove eseguire il trattenimento.
Le risposte delle Prefetture sono visionabili e scaricabili ai link che seguono.
[1] https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/d-l-113-2018-i-profili-di-manifesta-illegittimita-costituzionale-secondo-lasgi/
[2] https://inlimine.asgi.it/hotspot-litalia-continua-a-violare-il-diritto-alla-liberta-personale-dei-migranti/;
https://inlimine.asgi.it/da-un-confinamento-allaltro-il-trattenimento-illegittimo-nellhotspot-di-messina-dei-migranti-sbarcati-dalla-sea-watch/.
