Il trattenimento dei cittadini stranieri in attesa di allontanamento in luoghi “idonei”: le risposte della pubblica amministrazione

La l. n. 132/2018 prevede che laddove non vi sia disponibilità di posti all’interno dei CPR, sia possibile trattenere i cittadini stranieri in attesa della convalida dell’accompagnamento immediato alla frontiera presso strutture nella disponibilità delle autorità di pubblica sicurezza diverse dai CPR. Qualora, anche dopo l’udienza di convalida, permanga l’indisponibilità di posti, il giudice può autorizzare la permanenza, «in locali idonei presso l’ufficio di frontiera interessato, sino all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all’udienza di convalida».

A seguire le parziali risposte ottenute dalle Questure a seguito della presentazione di richieste di accesso civico generalizzato in merito al numero di trattenimenti eseguiti; strutture individuate e utilizzate a tal fine; modalità attuative e condizioni di trattenimento, con indicazione dei criteri di idoneità e della autorità competente alla verifica dell’adeguatezza dei luoghi; modalità attuative o protocolli per lo svolgimento di attività di informativa nei confronti dei cittadini stranieri; modalità di svolgimento dei colloqui con i difensori legali.