Corte di Appello di Firenze – comunicato

Corte di Appello di Firenze

Comunicato

Il diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero sancita dall’art. 21 Cost., appartiene ad ogni cittadino.

I magistrati non intendono sottrarsi a nessuna forma di confronto o di critica, purché fondata su circostanze di fatto veritiere.

Ritengo doveroso, quale Presidente della Corte d’Appello, intervenire in ordine al linciaggio morale cui è ingiustamente sottoposta la dott.ssa Luciana Breggia, Presidente della Quarta Sezione civile del Tribunale di Firenze, esposta per i gravi attacchi subiti  a pericolo per la sua incolumità, attesa la risonanza mediatica e l’effetto moltiplicatore della galassia dei social.

Comunico di avere richiesto l’intervento del CSM, affinché valuti la sussistenza dei presupposti, a mio avviso ricorrenti, per l’apertura di una pratica a tutela, volta a riaffermare la piena legittimità dell’operato del Magistrato e a ristabilire il rispetto reciproco tra istituzioni dello Stato.

Attacchi generici e ingiustificati non giovano alla comprensione delle problematiche giuridiche, pregiudicano la serenità del giudice che nella sua quotidiana attività di interpretazione delle norme non deve essere soggetto a nessuna forma di pressione interna o esterna, essendo la sua autonomia e indipendenza funzionali alla imparziale applicazione della legge, a sua volta finalizzata a garantire l’ uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.

Intendo chiarire le seguenti circostanze di fatto a dimostrazione della piena legittimità dell’operato della dott.ssa Breggia:

–      Il provvedimento di urgenza (art. 700 c.p.c.) avente ad oggetto l’iscrizione di un cittadino all’anagrafe del Comune di Scandicci è stato adottato da un Collegio composto da tre Giudici;

–      la dott.ssa Breggia è stata l’estensore della motivazione che riflette il volere collegiale dei tre giudici;

–      nella motivazione del provvedimento (f. 8, ultimo capoverso) è espressamente riconosciuto il potere del Ministero dell’Interno, laddove testualmente è scritto: “…proprio per i poteri di alta vigilanza e indirizzo del Ministero dell’Interno, questi avrebbe potuto intervenire nel giudizio, dovendosi riconoscere l’interesse alla controversia per i poteri ricordati volti ad assicurare il regolare e uniforme svolgimento dei servizi anagrafici (art. 54 D.P.R. 223/1090)”;

–      il provvedimento dà atto che il potere di intervento del Ministero dell’Interno è facoltativo; nel caso in esame il Ministero dell’Interno non si è costituito nella prima fase della procedura ex art. 700 c.p.c. svoltasi dinanzi ad un diverso giudice; ciò ne ha comportato la decadenza, in base alle vigenti disposizioni processuali in tema di litisconsorzio facoltativo;

–      proprio alla luce dei principi espressi nel provvedimento censurato il Ministero dell’Interno potrà per l’avvenire, ove lo ritenga, intervenire sia nelle procedure urgenti che in quelle ordinarie relative alla materia dello stato civile e dell’anagrafe.

 

Ritengo, poi, inaccettabile, perché fondato su circostanze non vere, il collegamento fatto, con esclusive finalità mediatiche, tra la motivazione di questo provvedimento e la pregressa vicenda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato di un cittadino pakistano successivamente accusato di reato.

Il provvedimento con il quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico è stato adottato, infatti, da un Giudice diverso dalla dott.ssa Breggia e non risulta impugnato dall’Avvocatura dello Stato nell’interesse del Ministero dell’Interno, parte nelle procedure di protezione internazionale.

 

Ricordo, inoltre, che in base alle fonti sovranazionali e alla giurisprudenza sin qui formatasi è da ritenere discriminatorio e quindi fonte di responsabilità civile l’utilizzo del termine clandestino nei provvedimenti giudiziari.

 

Riaffermo, infine, il diritto di ogni magistrato, in nome della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente sancita, di partecipare  alle iniziative culturali e scientifiche che costituiscono un ineliminabile momento di confronto nella consapevolezza che il pluralismo culturale è il fondamento di ogni Stato democratico.

Firenze, 6 luglio 2019.

 

La Presidente della Corte d’Appello

Margherita Cassano